n. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 marzo 2015 -

Ricorso ex art. 127 della costituzione, per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;

fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Abruzzo, (C.F. 80003170661) in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 11 comma 6 lettera b) della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 22 gennaio 2016, avente ad oggetto «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' Regionale 2016)» in relazione all'art. 117, comma secondo lett. e), 1.1. Occorre preliminarmente rammentare che, in materia di concessioni di derivazioni di acque, l'art. 35 del testo unico n. 1775/1933 prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo e che quest'ultimo sia regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. L'art. 6 del medesimo testo unico prevede, altresi', una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua dell'impianto produttivo: fino a kW 3.000 (3 MW) o superiore a tale valore. 1.2. L'art. l della legge 36 del 2015 recava in epigrafe il titolo «modifiche alla L.R. n. 25/2011», contenente disposizioni in materia di acque. Con quella legge, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del territorio montano, in considerazione dell'importanza che esso riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, era stato istituito un Fondo Speciale «alimentato dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle acque pubbliche», finalizzato alle azioni di tutela di detto falde. In particolare, all'art. 12, disciplinante i costi unitari e i canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche, si procedeva all'aggiornamento degli stessi, facendo riferimento per la loro determinazione (comma 1), alla «potenza nominale concessa o riconosciuta». 1.3. La disposizione era stata modificata con l'art. 16 della L.R. n. 1/2012, la quale aveva stabilito un nuovo importo del costo unitario del canone, associato pero' non piu' alla potenza nominale, bensi' alla potenza efficiente di ciascun impianto idroelettrico. Essa era identificata con il relativo valore riportato «nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE». La disposizione regionale veniva impugnata dal Governo dinanzi codesta Ecc.ma Corte, ritenendosi che la stessa fosse violativa delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lettera s Cost.) e di tutela della concorrenza, creando uno squilibrio tra gli operatori economici insediati nel territorio della Regione Abruzzo e quelli aventi sede in altra Regione (art. 117, comma 2, lettera e) Cost.);

nonche' per contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239/2004 (art. 117, comma 3, Cost.). L'impugnazione (da ritenersi estesa alla sopravvenuta disposizione modificativa contenuta nella L.R. n. 34/12, di contenuto sostanzialmente analogo) veniva tuttavia (dichiarata in parte infondata, in parte inammissibile, da codesto Ecc.mo Collegio (sent. n. 85/2014), sul presupposto, tra l'altro, che la disposizione impugnata non sarebbe stata afferente alla materia dell'ambiente, e che non sarebbe stato specificato come il riferimento alla potenza efficiente potesse esplicare influenza sui costi e per relativa genericita' delle censure proposte. 1.4. Con l'art. 3 della gia' richiamata L.R. n. 34/12 era stato inoltre aggiunto all'art. 12 della L.R. n. 25/2011 il comma 1-bis, che - con disposizione non rilevante ai fini del presente giudizio - chiariva che «per il triennio successivo...

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