n. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 febbraio 2015 -

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it) Contro la Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta p.t. per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14, nono comma, della legge della Regione Veneto del 28 novembre 2014, n. 37, pubblicata nel BUR n. 116 del 5 dicembre 2014, recante «l'istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario». La legge riportata in epigrafe viene impugnata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri in data 29 gennaio 2015, nelle sopraindicate disposizioni sulla base dei seguenti Motivi Premessa La legge della Regione Veneto n. 37 del 2015 istituisce la Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, definita dall'art. I della legge regionale quale «ente strumentale della Regione Veneto, dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla legge» (art. 1). L'Agenzia, nei limiti delle funzioni proprie, come individuate dal successivo art. 2, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare «Veneto agricoltura» - definita quale «ente di diritto pubblico economico dotato di personalita' giuridica propria» dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 - che viene al contempo soppressa e posta in liquidazione (art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale n. 37/2014). A fronte della soppressione di un ente qualificato quale ente pubblico economico viene dunque costituito un ente pubblico strumentale della Regione, esso stesso pubblica amministrazione al pari di essa, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In ordine al personale dipendente dell'Agenzia l'art. 12 prevede che la proposta della pianta organica sara' formulata dal direttore dell'agenzia sulla base delle indicazioni della Giunta e che, in linea generale, ai dirigenti e dipendenti del nuovo ente si applicano i rispettivi contratti collettivi del comparto regioni-autonomie locali e relativi contratti decentrati regionali. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore. L'art. 13 della legge regionale n. 37/2014 intitolato «Norme transitorie», regola le sorti del personale gia' in servizio nella soppressa Agenzia regionale Veneto agricoltura disponendo, pertanto, al primo comma, che il personale in servizio nella soppressa azienda regionale «che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, e' inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali corrispondente a quella occupata». «Il restante personale in servizio, non in possesso dei requisiti di legge», si legge ancora nel secondo comma, «sino alla data di cessazione mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto attiene al trattamento economico si avra' riguardo al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie locali». Il nono comma del successivo art. 14, inoltre, dispone che le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, prevedendo altresi' l'assegnazione a dette strutture delle corrispondenti risorse umane e strumentali. Gli artt. 13 e 14 comma 9 della legge regionale n. 37 del 2014 si pongono innanzitutto in contrasto con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione nonche' avuto riguardo al principio per cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso. Tale parametro costituzionale stabilisce, in linea generale che l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni possa avvenire, salvo i casi stabiliti dalla legge, solo per pubblico concorso. Come piu' volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale il concorso pubblico, quale meccanismo di imparziale selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci sulla base del criterio del merito, costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. (In tal senso, ex multis, Corte cost. sentenze n. 127 del 2011, n. 59 del 2005, n. 205 e n. 39 del 2004). La selezione concorsuale pubblica e', infatti, posta a presidio delle esigenze di imparzialita' e di efficienza dell'azione amministrativa e, dunque, anche a tutela del buon andamento della P.A. tutelato dalla medesima disposizione (In tal senso anche Corte cost. sent. n. 363 del 2006). Stante la portata generale del principio cosi' affermato a livello costituzionale, la possibilita' di introdurre deroghe a tale principio da parte del legislatore...

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