n. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2016 -

TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati: dott. Carlo Imperiali - Presidente;

dott. Raffaele Sdino - Giudice rel.;

dott.ssa Angela Arena - Giudice, riunito in Camera di consiglio, all'esito della riserva espressa all'udienza del 15 luglio 2016;

ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al n. 16927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 avente ad oggetto: contenzioso elettorale nonche' nel giudizio cautelare in corso di causa rubricato al n. 16927-1/2016, tra Carlo Iannace, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Peppino Impastato n. 19 presso lo studio dell'avv. Raffaele Anatriello unitamente agli avv.ti Giacomo Papa e Anton Giulio Giallonardi i quali lo rappresentano e difendono in virtu' di procura a margine del ricorso, ricorrente;

e Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rapp.te in carica pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domicilia ope legis in Napoli alla via Armando Diaz n. 11, resistente;

e Francesco Todisco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Soprano il quale lo rappresenta e difende in virtu' di procura agli atti unitamente all'avv. Marco Longobardi, interventore;

nonche' il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in persona del Sostituto procuratore delle Repubblica dott.ssa Valeria Gonzalez y Reyero, interventore ex lege;

letto il ricorso ex art. 22 decreto legislativo n. 150/2011 ed art. 702-bis c.p.c. presentato nell'interesse di Carlo Iannace con il quale il ricorrente ha chiesto: «accertare e dichiarare sussistente, previa rimessione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 235/2012 alla Corte costituzionale e previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2016 e/o annullamento dello stesso, il diritto del ricorrente a svolgere le funzioni di consigliere regionale;» letto il successivo ricorso ex art. 700 codice di procedura civile, depositato il 1° giugno 2015 in corso di causa, con cui il ricorrente ha chiesto;

  1. «in via principale, di sospendere e/o disapplicare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2016 e conseguentemente reintegrare/conservare, con effetto immediato, il dott. Carlo Iannace nella carica di consigliere regionale con esercizio dei connessi poteri e funzioni, fino alla decisione del giudizio di merito;

  2. in via subordinata, di rimettere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo n. 235/2012 alla Corte costituzionale e, medio tempore, sospendersi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2016, con reintegrazione provvisoria del ricorrente nella carica di consigliere regionale, almeno fino alla prima udienza successiva alla decisione della Corte»;

letta la comparsa di costituzione e risposta dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli e l'atto di intervento di Francesco Todisco;

sentite le parti ed il pubblico ministero;

Osserva Premesso che la presente ordinanza prende in esame sia la domanda di merito che quella cautelare, in via pregiudiziale, l'intervento di Francesco Todisco va ritenuto ammissibile avendo egli dedotto di essere stato nominato dal Consiglio regionale supplente del ricorrente. Va ricordato che sono legittimati all'azione elettorale, tra l'altro, anche i diretti interessati dovendosi con cio' intendere i titolari di diritti soggettivi (come i candidati non risultati eletti, e precisamente il primo di questi). Cio' premesso, il ricorrente ha invocato, a sostegno sia della domanda di merito che di quella cautelare, tre distinti profili in virtu' dei quali l'art. 8 del cit. decreto legislativo n. 235/2012 sarebbe costituzionalmente illegittimo: 1) in primo luogo, perche' la norma, nell'ancorare la sospensione dalla carica anche in caso di condanna con sentenza non definitiva, avrebbe disatteso il limite imposto dall'art. 1, comma 64, lettera m) della legge delega che, invece, disponeva che cio' sarebbe dovuto avvenire solo al momento dell'emissione di una sentenza definitiva di condanna;

2) in secondo luogo, la norma sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. poiche' determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i consiglieri regionali ed i membri del Parlamento, per i quali non e' prevista alcuna ipotesi di sospensione, pur avendo entrambi funzioni legislative;

3) infine, la norma sarebbe viziata da incostituzionalita' per contrasto con gli articoli 122, comma 1, e 117 Cost. poiche' la legge statale sarebbe intervenuta su materia riservata alla competenza regionale. Sia ai fini del giudizio cautelare che di quello di merito, la decisione delle prospettate questioni di legittimita' costituzionale e' decisiva in quanto non risulta possibile in nessun altro modo, dato il chiarissimo tenore letterale delle norme in commento, adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata che sia risolutiva della fattispecie in esame. 1) Ritiene questo Collegio che non sia manifestamente infondata la prima delle questioni di legittimita' costituzionale prospettate dal ricorrente ovvero l'illegittimita' dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 235 per contrasto con l'art. 1, comma 64 della legge delega n. 190/2012...

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