n. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2014 -

TRIBUNALE DI VITERBO Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Il Giudice dell'Esecuzione - nel procedimento esecutivo mobiliare di pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss cpc, iscritto al n. R.E. n. 289/2014 proposto da: Corizza Maura, nata a Roma il 12.11.1953 - creditrice procedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei confronti di: Vasselli Domenico nato a Roma il 19.11,1951 - debitore esecutato. Svolgimento del processo: 1. la creditrice istante Corizza Maura risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Viterbo del 11-10-13, ha notificato pignoramento presso terzi in data 18.02.14 (e le spese di notifica e di iscrizione a ruolo sono state prenotate a debito);

  1. la sig.ra Corizza Maura vanta un credito di cui al precetto di €

    11.513,46 per assegni di mantenimento non corrisposti dall'ex coniuge, a seguito di sentenza di separazione del Tribunale civile di Roma del 04.02.1999, notificata in forma esecutiva unitamente al precetto in data 18.12.13;

  2. il terzo pignorato INPS di Viterbo in data 15.04.14, ha reso dichiarazione positiva di esistenza del credito per pensione n. 10002761 a favore di Vasselli Domenico (lordo pensione €

    2.904,74) dichiarando di avere accantonato per il pignoramento trattenute di €

    310,13 mensili pari ad 1/5 della differenza tra la pensione netta mensile ed il minimo impignorabile (€

    501,38);

  3. alla udienza del 21.05.2014 la creditrice procedente ha chiesto l'assegnazione del credito ai sensi degli artt. 552 e ss cpc e l'avv. Ornella Rufini, costituita per la creditrice procedente, ha chiesto la liquidazione degli onorari di esecuzione ai sensi del DPR 115/2002 trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

  4. a norma dell'art. 135 DPR 115/2002 le spese di esecuzione, sia quelle liquidate in favore del difensore, sia quelle prenotate a debito, godono di diritto di prelazione in favore dell'Erario, pertanto il G.E. e' tenuto a liquidare le spese di esecuzione, ai sensi dell'art. 95 cpc, a carico del debitore ed assegnando i relativi importi dovuti dal terzo pignorato (nella specie l'INPS), in favore dell'Erario, con prelazione sul ricavato dalla esecuzione;

  5. a norma dell'art. 130 DPR 115/2002 ART. 130 (L) "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'." E che in virtu' di tale disposizione, di regola, il giudice, effettuata la liquidazione entro il limite degli importi medi previsti in funzione del valore della controversia, deve dimezzare l'importo cosi' determinato ed attribuirlo al professionista solo nella misura cosi' risultante;

  6. nel caso di specie, al difensore dovrebbero essere liquidati gli onorari negli importi previsti dal DM 10 marzo 2014 n. 55, tab. 17 Procedure esecutive presso terzi ... (come previsto dall'art. 28 dello stesso DM), trattandosi di liquidazione richiesta alla udienza del 21.05.2014 successivamente alla entrata in vigore della citata nonna;

  7. trattandosi di pratica di pignoramento presso terzi dal valore compreso tra €

    5.200,00 ed €

    26.000,00, l'importo medio previsto per onorari ammonta ad €

    1336,00 (oltre accessori di legge) come da tabella allegata al citato DM 10 marzo 2014 n. 55, e, applicando il dimezzamento previsto dall'art. 130 DPR 115/2002, l'importo degli onorari difensivi si ridurrebbe ad €

    668,00 (oltre accessori di legge);

    Alla udienza del 21.05.2014 il G.E, si riservava di decidere sulla istanza di liquidazione degli onorari dell'avv. Ornella Rufini e sulla istanza di assegnazione delle somme pignorate. Per quanto riguarda la istanza di assegnazione delle somme pignorate, il G.E. provvedeva ad assegnare con ordinanza in pari data, le somme ricavate dal pignoramento, previo...

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