n. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2016 -

TRIBUNALE DI GENOVA Prima sezione civile In persona del Giudice unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 7625/2015 promossa da: Edilcave Liguria S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Notari Giacomo (partita IVA 00334270097), corrente in Genova, via Carlo Barabino n. 16/10, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Enrico Peratello (codice fiscale PRTNRC70E03H620L) in Genova, Salita Salvatore Viale n. 5/6, che la difende ed assiste in forza di procura speciale in calce del ricorso parte opponente;

contro Citta' Metropolitana di Genova, succeduta ex lege (art. 1, comma 16, legge n. 56/2014) alla Provincia di Genova partita IVA 00949170104 - codice fiscale 80007350103, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, dall'avv. Carlo Scaglia (codice fiscale SCGCRL62S15L219B), dall'avv. Valentina Manzone (codice fiscale MNZVNT72P65D969Y) e dall'avv. Lorenza Olmi (codice fiscale LMOLNZ77S63D969B), presso i quali e' elettivamente domiciliata, in Genova, piazzale Mazzini n. 2, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta parte opposta;

In fatto Con ricorso depositato in data 16 giugno 2015, la Edilcave Liguria S.r.l. ha svolto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della Citta' Metropolitana di Genova, datata 18 maggio 2015 e notificata in data 18 maggio 2015, n. 80/AS, prot. gen. 41491/2015, con cui «richiamato il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 29/2011/AS del 16 settembre 2011 redatto da agenti dell'Amministrazione provinciale di Genova - ambiente, con il quale in occasione di una verifica documentale inerente la gestione di rifiuti prodotti e smaltiti presso il cantiere sito nel comune di Genova e denominato "rete merci, nodo Genova-Ventimiglia e realizzazione della variante del tracciato del tratto di linea interessato a soluzione dell'interferenza con il nuovo assetto viario di lungomare Canepa, localita' Sampierdarena" si e' rilevata una non corretta compilazione di n. 48 formulari relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi (CER 170504 "terre e ricce da scavo"). In particolare, si e' riscontrato che: a fronte della corretta indicazione del codice di recupero e' stata barrata la casella relativa all'attivita' di smaltimento, in violazione dell'art. 193, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, sanzionato dall'art. 258, comma 5, del medesimo decreto», e' stato ordinato ed ingiunto al sig. Bonelli Giorgio e alla Edilcave Liguria S.r.l., quale obbligata in solido, di pagare la somma complessiva di euro 12.500,00. L'opponente ha dedotto un unico motivo, di asserita violazione dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981, quarto comma, esponendo in fatto che le violazioni contestate attengono alla compilazione di 48 formulari compilati in tre distinte giornate, nel breve volgere di pochi minuti l'uno dall'altro, riferiti allo stesso cantiere e allo stesso produttore, e che il medesimo errore di compilazione del primo formulario risulta essere stato ripetuto nella redazione dei successivi formulari;

in considerazione di cio' a parere dell'opponente si e' in presenza di una unica condotta illecita di durata, compiuta in tre giorni distinti, e quindi reiterata per tre volte, come tale sussumibile nella disciplina dell'art. 8-bis, comma 4 della legge n. 689/1981. Facendo applicazione di detta norma (secondo cui che le violazioni amministrative successive alla prima, se commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, non sono valutate ai fini della reiterazione) avrebbero dovuto essere comminate tre sanzioni, ciascuna per l'importo di €

260, per un totale di €

789, anziche' 48 come accaduto. Con decreto reso ai sensi dell'art. 415 del codice di procedura civile, in data 25 giugno 2015 e' stata fissata l'udienza del 29 ottobre 2015 per la discussione e, starne l'istanza dell'opponente, e' stata sospesa l'esecutivita' dell'ordinanza impugnata. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 ottobre 2015 si e' costituita in giudizio la Citta' Metropolitana di Genova, contestando le avverse difese e istanze, chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando in particolare che l'unificazione delle sanzioni prevista dal primo camma dell'art. 8 della legge n. 689/1981 riguarda la sola ipotesi in cui la pluralita' di violazioni discende da un'unica condotta e non opera invece nel caso di condotte distinte, quali quelle in esame, ove l'accettazione del carico di rifiuti accompagnati da un formulario compilato non correttamente si riferisce a 48 distinti trasporti effettuati con modalita' cronologiche distinte le une dalle altre e con carichi e formulari differenti. In sede di discussione e' stata prospettata ex officio la possibile questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, limitatamente alle...

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