n. 208 SENTENZA 25 settembre - 16 novembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 dicembre 2017 - 2 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 3 gennaio 2018, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 29 dicembre 2017 - 2 gennaio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta). Il ricorrente ha evidenziato che la disposizione censurata, contenuta nell'articolo che disciplina gli interventi di «informazione, formazione e ricerca» ad iniziativa regionale, prevede che «[l]a Regione promuove azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attivita' di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica». Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordine pubblico e sicurezza»;

la stessa, infatti, nel fare riferimento ad imprecisate «azioni coordinate» fra istituzioni, finalizzate alla prevenzione del terrorismo e con il coinvolgimento della polizia locale, realizza una scelta di politica criminale, individuando una funzione tipicamente spettante allo Stato e violando, pertanto, l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. 2.- Con memoria depositata il 7 febbraio 2018 si e' costituita in giudizio la Regione Lombardia deducendo l'infondatezza del ricorso. La Regione ha rilevato, anzitutto, che la normativa in cui si colloca la disposizione censurata ha per scopo l'assistenza ai familiari delle vittime di atti terroristici e la contestuale...

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