n. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA Sezione 5 riunita con l'intervento dei signori: Novelli Giovanni, Presidente;

Destro Carlo, relatore;

Cacace Piero, giudice, ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 24878/2014 depositato il 5 dicembre 2014, avverso diniego rimborso n. 0038273 Trib. erariali 2013, avverso diniego rimborso n. 0038273 Trib. erariali 2014;

Contro: Autorita' garante della concorrenza e del mercato, difeso da: Avvocatura generale dello Stato, via Dei Portoghesi, 12 - 00100 Roma;

proposto dai ricorrenti: Ceramica Sant'Agostino - S.p.a. via Statale n. 247 - 44047 Sant'Agostino FE;

difeso da: avv. Massimo Coccia, piazza Adriana, 15 - 00193 Roma;

difeso da: avv. Massimo Luciani, piazza Adriana, 15 - 00193 Roma;

difeso da: dott. Massimo Piantedosi, piazza Adriana, 15 - 00193 Roma;

difeso da: dott. Stefano De Angelis. Fatto La Ceramica Sant'Agostino Spa ricorre avverso il diniego espresso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al rimborso dei contributi versati dalla societa' a norma dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 per gli anni 2013 e 2014. La ricorrente preliminarmente sostiene la giurisdizione di questa Commissione a pronunciarsi sul ricorso sulla base di diverse pronunce sia della Corte costituzionale sia della Suprema Corte di cassazione. In particolare con la sentenza n. 256/2007 il giudice delle leggi si e' espresso in merito al contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici qualificandolo di indubbia natura tributaria per il carattere di obbligatorieta' e generalita'. Tanto premesso la ricorrente sostiene che la norma di legge istitutiva del contributo in questione sia in contrasto tanto con il diritto dell'Unione europea quanto con varie norme della nostra Costituzione. Ad opinione del ricorrente il contributo di cui chiede il rimborso contrasterebbe con gli articoli 16 (liberta' d'impresa), 17 (diritto di proprieta'), 20 (uguaglianza di fronte alla legge) e 21 (non discriminazione) del Trattato istitutivo dell'UE. Cio' perche' la struttura del contributo introduce disparita' di trattamento a fronte di situazioni omogenee, ad esempio stabilendone l'obbligatorieta' solo per imprese aventi un volume d'affari superiore a 50 milioni di euro, mentre tutte le imprese possono usufruire dei benefici derivanti dall'attivita' del Garante. Inoltre l'aliquota fissata sarebbe eccessiva, tanto da originare un gettito pari a quasi il doppio delle entrate stanziate a carico del bilancio dello Stato prima dell'istituzione del contributo. Questo, poi, sarebbe superiore al budget annuale dell'omologa Direzione per la concorrenza dell'UE e di poco inferiore a quello della corrispondente Commissione antitrust degli Stati Uniti d'America. Il contrasto con la nostra Costituzione si verificherebbe in relazione ai suoi articoli 3 e 53 che prevedono l'obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva, mentre il contributo e' dovuto solo per imprese con volume d'affari superiore ai 50 milioni. La ricorrente ricorda ancora come la Corte costituzionale abbia stabilito con sentenze n. 116/13 e n. 223/12 che l'irragionevolezza di un tributo puo' risiedere non nell'entita' del prelievo ma nell'ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi;

conclude chiedendo la disapplicazione delle norme impositive del contributo per contrasto con la normativa comunitaria, annullando il diniego al rimborso e condannando l'Autorita' al rimborso di quanto pagato o, in subordine, di sollevare di fronte alla Corte costituzionale questione di costituzionalita' delle norme che hanno introdotto il contributo per contrasto con gli articoli 3, 23, 53 e 117 della Costituzione. L'Autorita' garante della concorrenza si e' costituita in giudizio e chiede la declaratoria di inammissibilita' del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario in quanto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera i del codice del processo amministrativo, rientrerebbero nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti compresi quelli sanzionatori... dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato». Trattandosi di ricorso avverso il provvedimento di diniego del rimborso, lo stesso avrebbe dovuto essere proposto al TAR. Cita giurisprudenza a sostegno della propria tesi e conclude chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e in subordine la nullita' della notifica del ricorso introduttivo perche' notificato presso la sede dell'Autorita' e non presso quella dell'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ai sensi dell'art. 1 del regio decreto n. 1611/1933. Diritto Pur prendendosi atto come numerose sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato abbiano affermato...

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