n. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2015 -

IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale Sezione Quarta Ha pronunciato la presente Ordinanza Sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2014, proposto da: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - Cnpadc, Guffanti Renzo in proprio quale iscritto alla Cnpadc, Anedda Walter, quale iscritto alla Cnpadc, rappresentati e difesi dall'avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;

Contro Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per la riforma della sentenza del TAR Lazio - Roma: Sezione III n. 06103/2013, resa tra le parti, concernente bilancio di previsione per l'esercizio 2013 - riduzione della spesa consumi intermedi e per acquisto di mobili ed arredi. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'economia e delle finanze e di Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Aristide Police e gli Avvocati dello Stato Vittorio Cesaroni e Elefante;

  1. Con l'appello in esame, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e gli altri soggetti indicati in epigrafe impugnano la sentenza 18 giugno 2013 n. 6103, con la quale il TAR per il Lazio, Sez. III, ha rigettato il ricorso proposto avverso i provvedimenti applicativi dell'art. 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012 n. 135. Nell'ambito della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, il decreto legge ora citato ha esteso «agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato» gli obiettivi di contenimento della finanza pubblica con una serie di prescrizioni che indicano le finalita' da raggiungere e i risparmi di spesa. Tra queste, l'art. 8, comma 3, dispone che detti enti provvedano ad una riduzione della spesa in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Piu' in particolare, l'art. 8, comma 3 (dei cui atti applicativi si duole la Cassa ricorrente), stabilisce che «Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;

le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali». La sentenza impugnata afferma la natura di «amministrazioni pubbliche» delle Casse di previdenza, richiamando, a tal fine, la sentenza 8 novembre 2012 n. 6014 della VI Sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale «la trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509/1994 ha lasciato immutato il carattere...

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