n. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2016 -

IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Seconda Lavoro in persona del giudice, dott. Antonio Maria Luna all'udienza del 7 aprile 2016, all'esito della camera di consiglio (ore 19,30) ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 15291 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, vertente tra Cossu Antonella, elettivamente domiciliata in Roma, al c.so d'Italia, n. 102, presso lo studio dell'avv. G. Pasquale Mosca che la rappresenta e difende in virtu' di mandato a margine del ricorso introduttivo ricorrente;

e Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Sergio Di Iorio, funzionario amministrativo della Direzione generale organizzazione, convenuto. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2015, Antonella Cossu, nata il 28 gennaio 1950, ha esposto che ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, inquadrata nella Terza Area, posizione economica F4, con incarico di funzionario bibliotecario;

e che il Ministero, con provvedimento del 17 dicembre 2014, comunicato il 13 febbraio 2015, ha disposto il suo collocamento a riposo dal 1° febbraio 2015, nonostante ella avesse diffidato l'Amministrazione a trattenerla in servizio fino al raggiungimento dell'eta' di sessantasei anni e tre mesi. La ricorrente ha sostenuto che, non avendo maturato, alla data del 31 dicembre 2011, alcuno dei requisiti per il pensionamento dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 24 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha diritto di rimanere in servizio fino al compimento dell'eta' di sessantasei anni e tre mesi, come previsto per tutti i dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012. La ricorrente ha pertanto chiesto che sia accertato il proprio diritto ad essere trattenuta in servizio sino al raggiungimento di sessantasei anni e tre mesi di eta' e che, conseguentemente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sia condannato a trattenerla in servizio e, per l'effetto, a reintegrarla nell'incarico di funzionario bibliotecario presso l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ICCU. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, costituitosi il 30 ottobre 2015, ha sostenuto che la ricorrente non rientra tra i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento, giacche' ella aveva gia' maturato i requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il 31 dicembre 2011, avendo, infatti, a tale data, 33 anni e 2 mesi di contribuzione ed avendo allora gia' raggiunto il 61° anno di eta'. 1. - L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992, ha stabilito che «Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata». L'originaria tabella A e' stata sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994 in base alla quale le eta' pensionabili fissate a 60 anni per gli uomini ed a 55 per le donne sono state via via incrementate fino ad essere fissate in 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 in poi (salvo quanto si dira' oltre). Il successivo art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ha poi stabilito i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia: «Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti». Tale regime e' stato esteso, dal medesimo decreto legislativo n. 503/1992, anche alle altre forme di previdenza diverse da quella generale per i lavoratori subordinati privati e, quindi, anche a quella propria dei dipendenti pubblici. Infatti l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992, ha stabilito che «Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'art. 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego». Il successivo art. 6 ha parimenti richiamato l'art. 1 dello stesso decreto legislativo n. 503 anche per quanto riguarda i requisiti di assicurazione e di contribuzione: «Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati». 2. - L'art. 2, comma 21, della legge n. 335/1995, nel testo originario, prevedeva testualmente: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di eta', possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'». Pertanto, non veniva modificato l'istituto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta', cioe' a seguito del raggiungimento del 65° anno di eta' per impiegati civili dello Stato, a norma dell'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, senza distinzione tra uomini e donne (differenza tra uomini e donne vi era invece per gli operai). Le impiegate, quindi, fermo restando il collocamento a riposo al raggiungimento del limite massimo dei sessantacinque anni, avevano facolta', avendo maturato anche il requisito assicurativo e contributivo di venti anni, di accedere, a domanda, al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di eta'. 3. - A seguito di ricorso della Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ravvisato contrasto...

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