n. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sezione Seconda Ha pronunciato la presente Ordinanza Sul ricorso R.G. n. 498 del 2015, proposto da Luca Mannarino, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Parise e Giancarlo Pompilio, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi n. 76/B;

Contro Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore;

Consiglio Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Dipartimento Controlli della Regione Calabria, Assessorato Attivita' Produttive della Regione Calabria;

tutti non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento previa sospensione degli fitti, anche in relazione alla sollevata questione de validitate legis e fino all'esito della definizione dell'incidente di costituzionalita': a) della deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2015 e relativi allegati dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, pubblicata sul BURC in data 10 marzo 2015, con la quale e' stata avviata la selezione pubblica volta alla ricostituzione delle nomine degli organi decaduti di competenza della Presidenza della Regione Calabria, limitatamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra S.p.a".;

  1. della nota prot. n. 23042/STAR del 26 gennaio 2015, comunicata a mezzo pec, ove lesiva e ritenendosi necessario, con cui la Regione Calabria - Dipartimento Controlli ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241190, l'avvio del procedimento relativo alla presa d'atto della decadenza della nomina dell'odierno ricorrente quale Presidente di "Fincalabra Spa";

  2. del provvedimento di presa d'atto della relativa decadenza, anche se non conosciuto in quanto non notificato e qualora esistente;

  3. del provvedimento di decadenza, anche se non conosciuto in quanta non notificato e qualora esistente e/o comunque del provvedimento implicito di decadenza sotteso alla deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2015;

  4. di tutti gli atti della istruttoria eseguita a seguito del procedimento di presa d'atto della decadenza, non conosciuti;

  5. di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli gravati. Per la condanna, ex art. 31, comma 1, c.p.a. dell'amministrazione a concludere il procedimento avviato in data 26 gennaio 2015 volto alla declaratoria o meno della decadenza del ricorrente;

    ed, altresi', per l'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente alla permanenza, anche quale conferma, a Presidente del C.d.A. di "Fincalabra Spa". Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue Fatto Con atto notificato in data 27 marzo 2015 e depositato in data 9 aprile 2015, il ricorrente premetteva che, nella qualita' di manager esperto nella gestione di imprese pubbliche e private, aveva presentato istanza di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, indetta con deliberazione n. 12 del 25 febbraio 2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, per il conferimento delle nomine di cinque membri, fra cui quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra Spa". Precisava che la Regione, dapprima, con deliberazione n. 39 del 28 maggio 2014, valutava negativamente la predetta istanza e, successivamente, all'esito di istanza di riesame, la accoglieva e, con decreto n. 77 del 24 luglio 2014, lo nominava Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra Spa", per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Esponeva che, in data 26 gennaio 2015, cioe' dopo che erano trascorsi 47 giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo degli organi politici della Regione Calabria, gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento per la presa d'atto della decadenza dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1, della legge regionale 3 giugno 2005 n. 12 e precisava che, nonostante avesse reso il suo apporto partecipativo con nota del 30 gennaio 2015, il procedimento cosi' avviato non veniva concluso. Lamentava che, in seguito, con deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2015 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, veniva approvato il bando per le nomine di alcuni organi di enti ed aziende gravitanti nell'area regionale, compreso quello per la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fincalabra Spa". Avverso l'operato della Regione Calabria, deduceva: 1) sulla illegittimita' degli atti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, della L. R. n. 12 del 2005 anche in combinato disposto con i principi espressi dalla Consulta in materia di "spoyl system". 1.2 - Violazione del principio del buon andamento e di imparzialita', nonche' del giusto procedimento e dell'affidamento. 1.3 - Violazione dei principi di efficacia ed efficienza della PA 1.4 - Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto: inapplicabilita' della decadenza automatica al caso di specie. 1.5 - Eccesso di potere per illogicita', contraddittorieta' ed eroneita' dell'azione amministrativa. 1.6 - Violazione e/o falsa applicazione dei commi 6 e 6 bis, dell'art. 3, della Legge Regionale 11 maggio 2007 n. 9, per come modificata dalla L. R. 24/ 2013. Al ricorrente, nominato Presidente di "Fincalabra Spa" con decreto n. 77 del 24 luglio 2014, all'esito di una procedura selettiva, non potrebbe applicarsi la decadenza automatica prevista dall'art. 1, della legge n. 12 del 2005, perche' cio' impedirebbe la continuita' dell'azione amministrativa nonche' la valutazione dei risultati conseguiti, in violazione dei principi sanciti, in modo particolare, con la sentenza della Corte Costituzione n. 34 del 2010. 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990. 2.1. - Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento. 2.2 - Eccesso di potere per illogicita', ingiustizia grave e manifesta. Illegittimamente la P.A. avrebbe omesso di concludere il procedimento avviato con la comunicazione del 26 gennaio 2015 - nell'ambito del quale il ricorrente aveva reso il proprio apporto partecipativo, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 241 del 1990 - ed avrebbe provveduto a pubblicare il bando per la selezione di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra Spa". 3) Sulla illegittimita' derivata del bando di cui alla deliberazione n. 9 del 2015. 3.1 - Mancanza del presupposto per l'avvio della selezione pubblica. 3.2 - Eccesso di potere. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto. L'assenza di una presa d'atto della decadenza ovvero di un provvedimento dichiarativo della decadenza, a conclusione del procedimento amministrativo avviato, renderebbe illegittima la delibera n. 9 del 2015, peraltro fondato sulla base di una disposizione legislativa, l'art. 1, della l.r. n. 12/2005, sospettata di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 97, 98, 2, 3, 101 e 103 della Costituzione. Con memoria depositata in data 4 maggio 2015, il ricorrente insisteva sulla sussistenza della giurisdizione di questo giudice ed insisteva nelle gia' prese conclusioni. Alla pubblica udienza del giorno 7 maggio 2015, il ricorso passava in decisione. Diritto 1. Il ricorrente, attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra Spa", nominato, con decreto n. 77 del 24 luglio 2014, per tre esercizi, all'esito di una procedura selettiva, impugna l'epigrafata deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2015 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, che approva il bando per la selezione dei candidati da nominare in posizioni, rispettivamente, di vertice degli enti regionali e/o di rappresentanti nei consigli di amministrazione degli enti appartenenti all'ordinamento regionale, nella parte in cui contempla anche la posizione da lui attualmente ricoperta, peraltro senza che sia preventivamente intervenuto un provvedimento inerente la presa d'atto della sua decadenza. L'avversata decisione amministrativa, e', quindi, fondata sull'operativita' dell'art. 1, comma 1°, della L. R. Calabria 3 giugno 2005 n. 12 ("Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria"), il quale...

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