n. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2014 -

TRIBUNALE DI NAPOLI Il giudice istruttore sciogliendo la riserva, nel procedimento di convalida di sfratto per morosita', promosso da Armida Parisi - rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Varricchio e D. Parrella - nei confronti di Mario Pascarella - rappresentato e difeso dall'avv. G. Porciello, in cui e' stato mutato il rito;

Osserva Sussistono i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. l della legge n. 80 del 23 maggio 2014, di conversione in legge del decreto n. 47 del 28 marzo 2014 (in allegato), nella parte afferente al comma 1-ter, aggiunto all'art. 5 del medesimo decreto-legge. Anzitutto, nel caso concreto sussiste la rilevanza della questione, in quanto la parte locatrice- proprietaria dell'immobile locato- ha chiesto la convalida dello sfratto per morosita' in ordine ad un rapporto di locazione, ad uso abitativo, sorto con contratto stipulato il 3.12.2010, ma registrato in data 11.3.2013 dal conduttore Pascarella, come incontestato. Parte convenuta ha eccepito l'applicabilita', al medesimo rapporto di locazione, delle norme di cui dell'art. 3, comma 8°, in quanto il contratto e' stato registrato tardivamente, oltre il termine di legge, nonche' oltre il termine di sessanta giorni di cui alla suddetta disposizione normativa (cd. "ravvedimento operoso"), allegando di aver corrisposto al locatore, per il periodo successivo alla tardiva registrazione (oggetto del procedimento) il canone rideterminato dall'agenzia delle entrate. La norma in esame disponeva (prima della sentenza della Corte Cost. n. 50 del 2014): «Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei' prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti". Ne conseguirebbe che al rapporto contrattuale sarebbero state applicabili le norme in tema di durata e di determinazione del canone, secondo i criteri dettati dal citato art. 3, comma 8 (al riguardo, in dottrina, sono state formulate le diverse tesi dell'eterointegrazione del contenuto contrattuale, a norma degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c., e della formazione di un contratto nuovo tra le parti a seguito della registrazione tardiva). La suddetta sentenza della Corte cost. n. 50, depositata il 14 marzo 2014, ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina di cui al citato art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23/2011. Successivamente, la legge n. 80 del 23 maggio 2014 - che consta di un unico articolo che richiama un allegato contenente le modifiche introdotte- ha convertito in legge il decreto n. 47 del 28 marzo 2014, aggiungendo, all'art. 5, il comma 1-ter che dispone: "Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». Ora, al fine di delibare la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento (a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.) occorre necessariamente applicare la normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 80. Al riguardo, occorre altresi' evidenziare che la suddetta domanda di risoluzione non potrebbe essere vagliata, se non previo esame della questione incidentale di legittimita' sollevata, fondandosi su un contratto di locazione registrato tardivamente dal conduttore in applicazione delle norme del richiamato d.lgs. n. 23 che, in virtu' della norma introdotta dalla legge n. 80, possono giovare al solo conduttore (d'altra parte, senza la registrazione tardiva il contratto sarebbe nullo ai sensi della legge n. 311 del 2004). Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore (dal 28 maggio 2014) della legge n.80, il giudice "a quo" deve verificare di nuovo la fondatezza dell'eccezione impeditiva sollevata dalla parte convenuta in ordine alla tardiva registrazione e, dunque, all'applicabilita' delle norme richiamate (il giudice remittente aveva precedentemente sollevato la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 3, commi 8 e 9). La norma di cui al comma aggiunto, 1-ter, ha...

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