n. 206 SENTENZA 9 ottobre - 16 novembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 settembre 2017, depositato in cancelleria il 26 settembre 2017, iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto dichiararsi l'illegittimita' costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti). L'impugnativa e' segnatamente rivolta ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della predetta legge regionale, di cui si denuncia il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - in relazione a varie disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) - e con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost. 1.1.- La prima delle norme censurate (art. 3, comma 1) prevede che la Giunta regionale deliberi le «modalita' di gestione del cinghiale», e le «modalita' e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio», «sull'intero territorio regionale» e, quindi, anche all'interno delle aree naturali protette nazionali, laddove, con riguardo a queste ultime - argomenta il ricorrente - l'art. 11 della legge quadro n. 394 del 1991 - «nella quale si e' estrinsecata [...] la potesta' legislativa nazionale cui e' riservata in via esclusiva, la materia [della tutela dell'ambiente]» - dispone che sia viceversa l'«Ente parco» (ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente) a disciplinare, con proprio regolamento, l'esercizio delle attivita' consentite. Dal che la violazione, per interposizione, degli evocati parametri costituzionali. 1.2.- La seconda disposizione coinvolta nel ricorso (art. 3, comma 3...

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