n. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2015 -

IL TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale (artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Sepe, letta la richiesta del p.m. sede di rinnovazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. per il reato di cui agli artt. 81, 612-bis c.p., nei confronti di M. F., nato a ...., residente in ..., via ...., Indagato dei reati di cui agli artt. 612-bis, comma 1 e 2, 609-bis comma 1 e 3, c.p. (cf. richiesta del p.m., che qui si ha per richiamata ed allegata);

Premessa In data 7 maggio 2015 questo g.i.p. emetteva nei confronti dell'indagato la misura coercitiva del «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», eseguita in data 8 maggio del 2015, poi successivamente dichiarata inefficace a decorrere dalle ore 24,00 del 25 maggio 2015 dal Tribunale di riesame di Napoli, con ordinanza del 22 maggio 2015, per omesso avviso dell'udienza all'indagato a seguito del mancato perfezionamento del procedimento di notificazione dell'avviso. In data 23 maggio 2015 il p.m. richiedeva la riemissione della misura cautelare per i reati indicati in rubrica. Sinora era consolidato il principio per il quale l'inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, determinata dall'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 309 per la fase del riesame, non costituisce preclusione alla reiterazione del provvedimento coercitivo (Sez. U, n. 11 del 1° luglio 1992, Rv. 191182). Infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha posto in evidenza come, in caso di decadenza della misura per superamento dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10, la reiterazione della stessa, ancorche' adottata prima ancora che sia stato posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, deve ritenersi legittima, poiche' la regola della preclusione processuale, in forza del principio del ne bis in idem, opera solo quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando la inefficacia della misura e' conseguenza di vizi puramente formali, salva l'ipotesi di cui all'art. 302 c.p.p., comma 1, che prevede la possibilita' di disporre una nuova misura «previo interrogatorio», da intendersi effettuato in stato di liberta' (Sez. Un., Sentenza n. 11 del 1° luglio 1992 Cc. (dep. 10 settembre 1992) Rv. 191182-3;

n. 340 del 1994 Rv. 197420, n. 1907 del 2000 Rv. 216882;

n. 35931 del 15 luglio 2010, Rv. 248417 e successive conformi). La questione La novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, ha modificato l'art. 309, comma 10 c.p.p. prevedendo che: «Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelati specificamente motivate, non puo' essere rinnovata [...]». La disposizione citata impone pertanto di valutare, ai fini della reiterazione della misura cautelare, l'esistenza di «eccezionali esigenze cautelari» che giustifichino e rendano necessaria la rinnovazione del titolo. Al riguardo, va in primo luogo evidenziato che la categoria delle «eccezionali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT