n. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 2014 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione Civile Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Ettore Bucciante - Presidente - Dott. Laurenza Nuzzo - Consigliere - Dott. Vincenzo Mazzacane - Consigliere - Dott. Vincenzo Correnti - Consigliere - Dott. Antonio Oricchio - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso 23334-2009 proposto da: Tribolo Massimo TRBMSM71M12L219R, Carbone Simona CRBSMN71T44L219Y, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 21, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Nicoletti, che li rappresenta e difende;

- Ricorrenti - Contro Prefettura di Cuneo in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- Controricorrente - Avverso la sentenza n. 5533/2008 del Tribunale di Torino, depositata il 23 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 aprile 2014 dal Consigliere dott. Antonio Oricchio;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in Fatto Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 Carbone Simona e Tribolo Massimo, rispettivamente conduttrice e proprietario dell'autovettura targata CV012AV, adivano il Giudice di Pace di Mondovi' opponendosi al provvedimento del Prefetto di Cuneo del 17 maggio 2006, col quale era stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso il verbale n. ATX 122632 della Polizia Stradale di Cuneo per violazione dell'art. 142, VIII co. C.d.S. asseritamente commessa il 27 giugno 2005. I ricorrenti chiedevano all'adito Giudice di prime cure la declaratoria di illegittimita' e nullita' ovvero l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio la succitata Prefettura contestando l'avversa opposizione. Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace di Mondovi' rigettava il ricorso, confermando il verbale e l'ordinanza del Prefetto di Cuneo in data 22 agosto 2006 e riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale. Con atto depositato in data 18 giugno 2007 Carbone Simona e Tribolo Massimo adivano il Tribunale di Torino interponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado. Resisteva all'interposto gravame la Prefettura di Cuneo, chiedendo il rigetto per infondatezza del proposto appello e la vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Con sentenza n. 5533/2008 del 23 luglio 2008 il Tribunale di Torino rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e condannava gli appellanti principali alla refusione delle spese del...

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