n. 205 SENTENZA 7 - 22 ottobre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale ordinario di Verbania nel procedimento vertente tra P.S.C. e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione di P.S.C.;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

udito l'avvocato Lorenzo Bertaggia per P.S.C. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014, il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, concede l'indennita' di maternita' alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di eta'. Il giudice rimettente espone di dover valutare la legittimita' del diniego che la giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con provvedimento del 12 settembre 2013, confermato il 29 novembre 2013 dal consiglio di amministrazione della stessa Cassa di previdenza, ha opposto alla richiesta di P.S.C. di beneficiare dell'indennita' di maternita'. Il giudice a quo, in particolare, e' investito del ricorso proposto il 25 febbraio 2014 dalla professionista, che ha dedotto di essere iscritta dal 3 febbraio 2006 alla Cassa nazionale di previdenza e di avere presentato a quest'ultima, il 24 luglio 2013, una domanda volta a conseguire l'indennita' di maternita'. A fondamento dell'istanza, la ricorrente ha prodotto il decreto del 15-18 maggio 2013, con cui il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha disposto in favore suo e del coniuge, a decorrere dal 28 febbraio 2013, l'affidamento preadottivo del minore D., nato il 14 luglio 2005. La ricorrente denuncia l'illegittimita' e il carattere discriminatorio del provvedimento di rigetto, incentrato sul rilievo che il minore avesse gia' compiuto il sesto anno di eta' «all'atto di ingresso nel nucleo familiare». La Cassa nazionale di previdenza si e' costituita nel giudizio principale, per eccepire preliminarmente la tardivita' della domanda amministrativa, presentata il 24 luglio 2013, allorche' sarebbe gia' inutilmente trascorso il termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dall'ingresso del minore nel nucleo familiare affidatario. La parte resistente, inoltre, ha contestato la fondatezza della domanda, in quanto, dell'indennita' in questione, la madre puo' beneficiare solo se il minore non abbia superato i sei anni di eta'. A fronte di tali eccezioni preliminari, la ricorrente ha replicato che solo il decreto di affidamento preadottivo legittima a richiedere l'indennita' di maternita' e che, nella specie, tale decreto, pronunciato il 15 maggio 2013, sancisce la decorrenza dell'affidamento preadottivo dal 28 febbraio 2013. Alla stregua di tali considerazioni, dunque, la domanda sarebbe tempestiva. Il giudice rimettente assume che la normativa sull'indennita' di maternita', nel prevedere il limite dei sei anni di eta' del bambino soltanto per la madre libera professionista che ricorra all'adozione nazionale, contravvenga al fondamentale canone di...

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