n. 205 SENTENZA 6 - 21 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), promossi con ricorsi della Regione Veneto, notificati il 26 e 27 febbraio 2015, depositati in cancelleria il 5 e 9 marzo 2015, ed iscritti ai nn. 36 e 42 del registro ricorsi 2015. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Ludovica Bernardi, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - La Regione Veneto ha impugnato, con due distinti ricorsi (il primo depositato il 5 marzo 2015 e iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2015, il secondo depositato il 9 marzo 2015 e iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2015), diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015). Con il primo ricorso la Regione ha impugnato, tra gli altri, il comma 418 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, mentre, con il secondo ricorso, ha contestato, tra gli altri, i commi 418, 419 e 451 del medesimo articolo. Il comma 418 stabilisce che «[l]e province e le citta' metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», e che, «[i]n considerazione» di queste riduzioni di spesa, «ciascuna provincia e citta' metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa». Sono escluse da questo versamento «le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014». Si prevede, infine, che «[c]on decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard». Il comma 419 statuisce che, «[i]n caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate [...] provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, [...] riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e citta' metropolitane». In caso di «incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero e' effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno». Il comma 451 proroga dal 2017 al 2018 le misure previste (con riferimento alle province e alle citta' metropolitane) dall'art. 47, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. L'art. 47, comma 1 (come modificato dal comma 451), dispone che «[l]e province e le citta' metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonche' in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018». Il comma 2 aggiunge che, «[p]er le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia e citta' metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi [...]», sulla base di determinati criteri, di seguito indicati. In base al comma 4, «[i]n caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate [...] provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore [...]». 2.- Il primo ricorso (r.r. n. 36 del 2015), dopo una premessa critica sul complesso delle misure adottate dal legislatore statale negli ultimi anni in relazione agli enti locali, si sofferma sulla legittimazione della Regione a contestare norme lesive delle prerogative costituzionali degli enti locali e a far valere la violazione di parametri diversi da quelli relativi al riparto di competenze, in quanto tali violazioni ridonderebbero sullo svolgimento delle funzioni garantite dalla Costituzione. Nel merito, la Regione Veneto solleva, in relazione all'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, cinque distinte questioni di costituzionalita'. In primo luogo, la Regione censura la violazione dei principi di solidarieta' e di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, per la «disparita' di trattamento e di sacrifici tra i vari comparti di cui si compone la Pubblica Amministrazione»: il fatto che il sacrificio richiesto dal comma 418 alle province e alle citta' metropolitane non sia imposto «ad altri comparti (in particolar modo, alle Amministrazioni di livello centrale)» determinerebbe anche la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. In secondo luogo, la Regione lamenta la violazione dell'art. 5 Cost. Prevedendo un «trattamento deteriore» degli enti di area vasta rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione e apportando «tagli indiscriminati ed eccessivi alle risorse finanziarie a disposizione delle Amministrazioni locali», la norma impugnata determinerebbe una lesione delle «esigenze basilari dell'autonomia e del decentramento». Il comma 418 pregiudicherebbe «la programmazione di bilancio» degli enti locali, provocando «l'impossibilita' per gli stessi di far fronte alle spese programmate, con grave pregiudizio dei bisogni primari della cittadinanza». In terzo luogo, la Regione lamenta la violazione degli artt. 117 e 119, primo, secondo, terzo e quarto comma, Cost. Il comma 418, mediante i «"tagli" sproporzionati e non ragionevoli» da esso previsti, priverebbe le province e le citta' metropolitane della loro «autonomia di spesa», incidendo «sull'equilibrio dei relativi bilanci» (art. 119, primo comma). Inoltre, imponendo agli enti di area vasta di versare allo Stato le risorse risparmiate, la norma impugnata eliminerebbe le «risorse autonome» e capovolgerebbe «i meccanismi di compartecipazione e di trasferimento di risorse dallo Stato alla periferia, in violazione dei commi secondo e terzo dell'art. 119 Cost.», poiche' sarebbe «lo Stato a fruire di trasferimenti di risorse da parte degli enti territoriali [...], e non viceversa». La «diretta conseguenza» di cio' consisterebbe nel fatto che le province e le citta' metropolitane sarebbero «private delle risorse minime per assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite, in violazione del quarto comma dell'art. 119 Cost.». In sostanza, la Costituzione non legittimerebbe «meccanismi di trasferimento di risorse economiche dal livello periferico a quello centrale», come e' quello previsto dal comma 418;

il legislatore statale «si sarebbe dovuto limitare alla previsione di adeguati "tagli"», senza prevedere l'obbligo degli enti di area vasta di versare i corrispondenti risparmi allo Stato. Inoltre, la Regione sottolinea che le risorse degli enti stessi vanno «a finanziare genericamente la spesa statale», in quanto il comma 418 non prescrive alcuna destinazione specifica (quale potrebbe essere l'incremento del fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, o delle «risorse aggiuntive» di cui all'art. 119, quinto comma, Cost.). La quarta questione fa riferimento all'esclusione - dalle misure introdotte dal comma 418 - delle province «in dissesto alla data del 15 ottobre 2014»: essa si tradurrebbe in una «discriminazione tra Regioni e tra enti territoriali con differenti gradi di sviluppo», in contrasto con l'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 117 e 119 Cost. Secondo la Regione, il legislatore statale non avrebbe dovuto escludere le province in dissesto dall'applicazione del comma 418, ma avrebbe dovuto, se del caso, attivare le misure di cui all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost. Viceversa, il comma 418 finirebbe «per accordare misure premiali proprio agli enti che hanno dato prova di cattiva gestione della cosa pubblica». Infine la Regione censura il comma 418 per violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 119, primo comma, Cost., «sotto l'aspetto della non transitorieta' della misura adottata», perche' la riduzione della spesa corrente e' imposta per il 2015, per il 2016 e «a decorrere dall'anno 2017». 2.1.- Il...

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