n. 205 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2012, proposto da: Marina Cala de' Medici s.p.a., Cala de' Medici Immobiliare s.r.l., Cala de' Medici Servizi s.r.l., Cala de' Medici Cantiere s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv. Flavia Pozzolini e Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi, 26;

Contro Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco in carica, n.c.;

Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, Capitaneria di Porto di Livorno, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Filiale Toscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ivi domiciliataria in via degli Arazzieri, 4;

Sul ricorso numero di registro generale 813 del 2013, proposto da: Marina Cala de' Medici s.p.a., Cala de' Medici Immobiliare s.r.l., Cala de' Medici Servizi s.r.l., Cala de' Medici Cantiere s.r.l., in persona dei rispettivi, legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv. Flavia Pozzolini e Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi, 26;

Contro Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco in carica, n.c.;

Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, Capitaneria di Porto di Livorno, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Filiale Toscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ivi domiciliataria in via degli Arazzieri, 4;

Sul ricorso numero di registro generale 753 del 2014, proposto da: Marina Cala de' Medici s.p.a., Cala de' Medici Immobiliare s.r.l., Cala de' Medici Cantiere s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv. Giovanni Calugi e Flavia Pozzolini, con domicilio eletto presso Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi, 26;

Contro Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco in carica;

Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, Agenzia del Demanio - Filiale Toscana;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, Capitaneria di Porto di Livorno, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ivi domiciliataria in via degli Arazzieri, 4;

Per l'annullamento quanto al ricorso n. 1856 del 2012: dell'atto del 27 luglio 2012, prot. n. 0026196 del 30 luglio 2012, comunicato alle ricorrenti il 2 agosto 2012, avente ad oggetto «Concessione demaniale n. 145 del 23 marzo 1999. Richiesta pagamento canone demaniale anno 2012 e conguaglio canoni demaniali dall'anno 2007 all'anno 2011», con cui, il Responsabile dell'U.O. Pianificazione del Comune di Rosignano Marittimo ha determinato il canone per la concessione demaniale n. 145/99, di cui le ricorrenti sono titolari nell'importo di euro 186.145,95 per il 2007, euro 190.892,67 per il 2008, 201.391,76 per il 2009, euro 194.544 per il 2010 ed euro 199.991,69 per il 2011 ed euro 207.491,38 per 11 2012;

dell'atto del 29 agosto 2012, prot. n. 0029429 del 30 agosto 2012, comunicato alle ricorrenti il 6 settembre 2012, avente ad oggetto «Concessione demaniale marittima n. 145 del 23 marzo 1999. Pagamento conguaglio canoni demaniali dall'anno 2007 all'anno 2012», con cui il Responsabile dell'U.O. Pianificazione del Comune di Rosignano Marittimo ha preso atto dei pagamenti effettuati dalle societa' concessionarie e ha confermato gli importi dei canoni come stabiliti nell'atto del 30 luglio 2012, correggendo «l'importo da conguagliare»;

nonche' di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso;

quanto al ricorso n. 813 del 2013: dell'atto datato 18 marzo 2013, prot. n. 0014586 del 20 marzo 2013, comunicato alle ricorrerti il 26 marzo 2013, avente ad oggetto «Concessione demaniale n. 145 del 23 marzo 1999. Richiesta pagamento canone demaniale anno 2013», con cui il Responsabile dell'U.O. Pianificazione del Comune di Rosignano Marittimo ha determinato il canone per la concessione demaniale n. 145/99, di cui le ricorrenti sono titolari, nell'importo di lire 213.404,88 per il 2013;

nonche' di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso;

quanto al ricorso n. 753 del 2014: dell'atto prot. n. 0005965 dello 6 febbraio 2014, comunicato a Marina Cala de' Medici Immobiliare l'11 febbraio 2014 e successivamente alle altre ricorrenti, avente ad oggetto «Concessione demaniale marittima n. 145/99 Capitaneria di Porto di Livorno. Richiesta pagamento canone demaniale anno 2014», con cui il Responsabile dell'U.O. Pianificazione del Comune di Rosignano Marittimo ha determinato il canone per la concessone demaniale n. 145/99, di cui le ricorrenti sono titolari nell'importo di euro 212.337,86 per il 2014 ed ha chiesto il pagamento del conguaglio (rispetto a quanto gia' corrisposto) di euro 110,773,26;

nonche' di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Capitaneria di Porto di Livorno, dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia del Demanio - Filiale Toscana;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 la dott.ssa Rosalia Messina e udid per le parti i difensori avvocati M. Dell'Anno, delegata dall'avv. G. Calugi, e P. Pirollo, avvocato dello Stato;

  1. - Premesse di fatto. I ricorsi in epigrafe devono essere riuniti, attesa l'evidente connessione fra essi. Con il ricorso n. 185672012 R.G. le societa' Marina Cala de' Medici s.p.a., Cala de' Medici Immobiliare s.r.l., Cala de' Medici Servizi s.r.l. e Cala, de' Medici Cantiere s.r.l. chiedono l'annullamento del provvedimento, di estremi specificati in epigrafe, con il quale il Comune di Rosignano Marittimo ha determinato il canone per la concessione demaniale n. 145 del 1999, di cui le ricorrenti sono titolari, stabilendo gli importi dovuti per gli anni dal 2007 al 2012;

hanno chiesto altresi' l'annullamento dell'atto con il quale il medesimo Comune ha preso atto dei pagamenti effettuati dalla societa' concessionaria, confermando gli importi dei canoni come stabiliti con il primo degli atti impugnati. Di contenuto analogo sono i ricorsi n. 813 del 2013 e n. 753/2014 R.G. (in quest'ultimo, pero', fra le ricorrenti non figura la societa' Cala de' Medici Cantiere s.r.l., la quale, come risulta dagli atti di causa, ha rinunciato all'autorizzazione al subingresso mediante cointestazione della concessione demaniale n. 145/1999). Detti ricorsi hanno per oggetto, rispettivamente, l'annullamento del provvedimento, di estremi specificati in epigrafe, con il quale il Comune di Rosignano Marittimo ha determinato il canone concessorio dovuto per l'anno 2013 e l'annullamento del provvedimento, di estremi pure specificati in epigrafe, con il quale il Comune ha determinato il canone per l'anno 2014, chiedendo il conguaglio rispetto agli importi gia' versati. Originariamente, titolare della concessione avente per oggetto la temporanea occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie complessiva di 174.966 m2 (tra terraferma e specchio acqueo) era la societa' Marina Cala de' Medici Circolo nautico s.p.a., la quale si era impegnata a costruire un porto turistico costituito da opere a mare e opere a terra, secondo un progetto allegato alla concessione, la cui durata veniva stabilita in 50 anni. Dal 2003, a seguito di apposita istanza della predetta societa', veniva autorizzata la cointestazione della concessione anche alle altre societa' sopra indicate, solidalmente obbligate nei confronti dell'amministrazione, sebbene la ripartizione del pagamento del canone non e' stabilita in parti uguali fra loro. Il canone annuo veniva stabilito nell'importo di lire 176.698.000, pari a €

91.256,91, secondo la normativa all'epoca vigente. Con...

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