n. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2015 -

LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO Sezione Terza Penale Composto da: Dott. Filippo Messana - Presidente;

Dott. Egidio La Neve - Consigliere;

Dott.ssa Claudia Rosini - Consigliere;

Riunito in camera di consiglio, nel proc. pen. n. 93/15 reg. camerali ha pronunciato la seguente Ordinanza Letta l'istanza avanzata personalmente da R. V., nonche' dal difensore, finalizzata ad ottenere la revoca della pena accessoria del ritiro della patente di guida per anni tre, disposta ex art. 87, DRP 309/90, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo del 16 aprile 2004, parzialmente riformata con sentenza di questa Corte di Appello del 7 giugno 2005, irrevocabile il 7 ottobre 2009;

Lette le conclusioni rassegnate dal PM e dal difensore all'udienza camerale del 10 aprile 2015;

Rilevato che l'istante e' stato condannato con la suddetta sentenza, alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione, oltre la multa, perche' dichiarato colpevole del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri reati previsti dalla disciplina degli stupefacenti, e gli e' stata applicata la pena accessoria del ritiro della patente di guida per anni tre, eseguita a far data dal 22 gennaio 2014, data della notifica del provvedimento, da parte della Prefettura di Palermo, dopo che l'istante aveva cessato il regime detentivo in data 25 novembre 2011;

Osserva Il condannato istante deduce di avere assoluta necessita' del documento di guida, avendo intrapreso un percorso di reinserimento sociale attraverso la costituzione di una societa' cooperativa operante nel settore dei trasporti e del soccorso stradale, nell'ambito della quale e' chiamato ad esercitare le mansioni di autista. Il difensore deduce a sua volta, a sostegno dell'istanza di revoca anticipata della pena accessoria, il potere del giudice dell'esecuzione di incidere sulla stessa, alla luce del principio sancito dalla Suprema Corte a S.U., n. 18821 depositata il 4 maggio 2014, al fine di rendere conforme ai valori costituzionali anche il regime delle pene accessorie, incidendo anch'esse sulla liberta' personale. In subordine, censura l'irrazionalita' del sistema ordinamentale che prevedrebbe, per le misure di sicurezza, la rivalutazione della pericolosita', per le pene principali la possibilita' di fruire di misure alternative e ridurre la pena, mentre nulla sarebbe previsto per adeguare le pene accessorie al percorso risocializzante intrapreso dal condannato ed alla funzione rieducativa prevista dall'art. 27, co. III Cost. Per tal via, il difensore pone un problema di superamento del giudicato, da parte del giudice investito di incidente di esecuzione, anche con riferimento alle pene accessorie, in "analogia" - come esplicitato nell'istanza di revoca - con quanto statuito dalla nota sentenza a S.U. "Gatto", che ha statuito sul tema, con riferimento alle pene principali, e in relazione alle modifiche normative intervenute in materia di stupefacenti, a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale. Le argomentazioni dedotte, pur suggestive, sono del tutto erronee nel merito e contengono un'inammissibile confusione, sul piano concettuale, tra la nozione di pena e quella di misura di sicurezza. Cio' in quanto si richiede a questo decidente la revisione, quanto alla durata, di una pena accessoria, conforme alla "pericolosita'" del condannato, gia' avviato verso un percorso di risocializzazione alla prosecuzione del quale sarebbe ostativa la perdurante esecuzione della pena accessoria in parola. Per tal via, invero, il difensore, confondendo i piani della pena (vincolata dal giudicato salvo che siffatto giudicato sia divenuto "illegale") e la misura di sicurezza (revocabile per definizione se non assistita dalla "pericolosita'" attuale del reo), chiede che la pena accessoria [della revoca della patente di guida per reati associativi in materia di stupefacenti] sia modificata, nella natura, da questo giudice dell'esecuzione e venga caducata, in virtu' di un sopravvenuto percorso di reinserimento del reo nel tessuto sociale, in ossequio al principio per il quale la pene, e dunque anche quelle accessorie, devono essere finalizzate alla rieducazione del condannato. Con l'evidente, insostenibile corollario che, secondo la proposta teoria di adeguamento, ogni qual volta una pena divenuta irrevocabile dovesse trovare esecuzione solo a distanza di tempo dalla sua irrogazione, essa dovrebbe, per cio' solo, essere rivalutata all'atto della sua concreta praticabilita'. Analogamente a quanto statuito in materia di misure di prevenzione personali, dalla Corte Cost...

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