n. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14904 del 2014, proposto da: Top Sun 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Maria Teresa Piscitelli, Daniela Sabelli e Carmine Gravina, presso lo studio dei quali in Roma, Via San Basilio n. 72, ha eletto domicilio;

contro Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.a., n.c.;

sul ricorso numero di registro generale 14906 del 2014, proposto da: Sun Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Maria Teresa Piscitelli, Daniela Sabelli e Carmine Gravina, presso lo studio dei quali in Roma, Via San Basilio n. 72, ha eletto domicilio;

contro: Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze e Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n. c.;

per l'annullamento: del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) decreto-legge n. 91/14 convertito con modificazioni dalla legge n. 116/14»;

del decreto ministeriale 16 ottobre 2014, recante «Incentivi per impianti fotovoltaici - Modalita' per l'erogazione delle tariffe da parte del GSE»;

delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici» adottate dal GSE in data 3 novembre 2014. per l'accertamento: del diritto in capo alle ricorrenti di mantenere le condizioni per la quantificazione e l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui alle convenzioni sottoscritte con il GSE ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011;

del diritto delle ricorrenti a non vedersi applicato l'art. 26 decreto-legge n. 91/2014;

per la disapplicazione: dell'art. 26, comma 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014 e della Tabella in all. 2 per la rimessione: alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'anzidetto art. 26, comma 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014 e della Tabella in all. 2;

nonche' per la condanna al risarcimento dei danni. Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Relatore nell'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

I) Rilevato in fatto Con distinti ricorsi spediti per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 27 novembre 2014 (dep. il 28 novembre), le societa' Top Sun 2 e Sun Energia, deducendo di essere titolari, rispettivamente, di due e di sei impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200kW, ammessi a fruire delle tariffe incentivanti riconosciute in base agli articoli 7 decreto legislativo n. 387/2003 e 25, comma 10, decreto legislativo n. 28/2011, con i termini e le modalita' stabilite in apposite convenzioni stipulate con il GSE, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti stessi (dal 23 agosto 2012 al 22 agosto 2032 per quelli riferibili alla Top Sun e, in riferimento agli impianti di Sun Energia, dal 2011 al 2031), e illustrate specificamente le articolate operazioni, anche di tipo finanziario, poste in essere per la realizzazione degli investimenti, hanno avanzato le domande riportate in epigrafe. Dichiarando di agire a tutela del proprio diritto soggettivo alla percezione degli incentivi, leso dall'entrata in vigore dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014, esse hanno prospettato: 1) l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 di detto art. 26 per violazione: i) dell'art. 77 Cost., non ricorrendo a loro dire i presupposti per la decretazione d'urgenza (come peraltro riconosciuto anche dalla 1ª Commissione permanente del Senato in sede di parere sul d.d.l. di conversione) e risultando l'art. 26 non omogeneo rispetto alle altre disposizioni del decreto-legge n. 91/2014;

ii) degli articoli 3, 25, 41 e 97 Cost., sotto i profili della lesione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento, stante l'introduzione di una disciplina incidente su condizioni contrattuali in essere e che penalizzerebbe solo alcuni impianti fotovoltaici, al dichiarato fine di favorire le piccole e medie imprese, ma in assenza di una «causa normativa adeguata» (cio' comportando peraltro una diminuzione della credibilita' dello Stato italiano nei confronti degli investitori internazionali interessati a investire nel settore delle energie) e per di piu' con una durata indeterminata;

iii) dei principi comunitari e internazionali come norme interposte dell'art. 117, 1° comma, Cost., con particolare riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

iv) degli articoli 11 e 117, 1° comma, Cost., per contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia, stipulato il 17 dicembre 1994, con particolare riferimento all'art. 10, concernente l'impegno dello Stato di garantire «condizioni stabili» agli investitori;

2) l'illegittimita' dei commi 2 e 3 dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 per violazione dei principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell'affidamento (oltre che dei principi di concorrenza e di competitivita') nonche' della dir. 2009/28/CE (25° cons.): la norma nazionale in argomento sarebbe suscettibile di immediata disapplicazione, ponendosi in contrasto con i principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento, costituenti canoni fondamentali dell'ordinamento europeo, prevalenti sulla legislazione degli Stati nazionali, e con la dir. 2009/28/CE, recante al cons. 25 riconoscimento dell'importanza dei regimi di sostegno nazionali al fine di mantenere la fiducia degli investitori in vista del raggiungimento dell'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le ricorrenti hanno pertanto domandato: l'annullamento dei dd.mm. in epigrafe;

l'accertamento del diritto al mantenimento delle condizioni in essere, risultanti dalle convenzioni stipulate col GSE;

l'accertamento del diritto a non vedersi applicato l'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014;

la disapplicazione di dette disposizioni ovvero la rimessione delle stesse alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale;

la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni, nella misura da quantificare in corso di causa o in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate e interessi legali dalla liquidazione al soddisfo. Si sono costituite in resistenza le intimate amministrazioni statali, che hanno depositato memorie difensive (nel ric. n. 14904/14, in data 12 maggio 2015;

nel ric. n. 14906/14, il 15 gennaio e il 27 aprile 2015, memorie alle quali la ricorrente ha replicato con note del 7 maggio 2015). All'odierna udienza i giudizi sono stati discussi e trattenuti in decisione. II) Considerato in diritto Definite con separata sentenza parziale, previa riunione dei ricorsi, le questioni in rito relative alla giurisdizione del giudice amministrativo e all'ammissibilita' della domanda di accertamento avanzata dalla parte ricorrente, osserva il Collegio che la soluzione della controversia richiede la preliminare sottoposizione dell'art. 26 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, al giudizio della Corte costituzionale. A tale riguardo, possono essere richiamate (ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d, c.p.a., espressivo del generale principio di economia dei mezzi giuridici), tra le altre, le ordinanze 24 giugno 2015, nn. 8671 e 8674, 25 giugno 2015, n. 8689, e 3 luglio 2015, n. 8896, con cui questa Sezione, in analoghe controversie, ha sollevato, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alcune questioni relative all'art. 26 cit., previa illustrazione del contesto normativo e degli effetti di detta disposizione. Nel rinviare pertanto all'esposizione, svolta in tali pronunce, dei dati normativi e giurisprudenziali in materia di produzione di energia elettrica da fonte solare, con specifico riferimento all'evoluzione dei cc.dd. conti energia, nella presente sede vanno ribadite le conclusioni sulla rilevanza e sui profili di non manifesta infondatezza delle questioni relative alle norme in argomento. II.1) L'art. 26 decreto-legge n. 91/2014. L'art. 26 concerne «interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici»: «1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita' nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'art. 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalita' previste dal presente articolo. 2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalita' operative sono definite dal GSE...

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