n. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro Ordinanza ex art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87 Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria, dr Arturo D'Ingianna. Nella causa iscritta al n. 2017/14 R.G. Sul ricorso depositato il 9 giugno 2014. Nella controversia promossa da G. H. nata il ... a ...(difesa da avv. Cinzia Mascaro costituito in atti con PEC cinzia.mascaro@avvlamezia.legalmail.it e domiciliato in via A. Cimino 65 Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Pietro Siviglia) - ricorrente. Contro Comune di Botricello - resistente contumace. INPS - Istituto nazionale della Previdenza sociale (rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Lagana', Dario Adornato, Antonello Monoriti, Ettore Triolo, Valeria Grandizio elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio in Reggio Calabria Via Romeo n. 15. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l. n. 35/2005 conv. in legge n. 80/2005, chiede che le notificazioni e comunicazioni vengano eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.valeria.grandizio@postacert.inps.gov.it.) - resistente. sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 24 marzo 2015, Premesso che con ricorso ex artt. 44 d.lgs. n. 286/98, 4 d.lgs. 215/03, 28 D.L. 150/2011 e 702-bis c.p.c. «Azione civile contro la discriminazione», la ricorrente evocava avanti il Tribunale di Reggio Calabria, sezione Lavoro il Comune di Botricello e l'Inps;

che la ricorrente deduceva: di essere cittadina eritrea, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato in data 11 settembre 2013 e valido fino al 10 settembre 2014 e successivamente, come dichiarato nel corso del processo, prorogato;

il 28 gennaio 2014 aveva inoltrato al Comune di Botricello istanza al fine di conseguire l'assegno di maternita' ex art. 66 legge 448/98 e art. 74 D.lgs. 151/2001 in relazione alla nascita della figlia G. R. avvenuta in Catanzaro in data 25 dicembre 2013;

il Comune convenuto aveva respinto la domanda sul presupposto che la normativa nazionale precluderebbe «la possibilita' di accedere all'assegno di maternita' ai titolari di soggiorno rilasciati per motivi umanitari», e non ai titolari di carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;

tale determinazione era illegittima;

la Corte costituzionale con varie sentenze (tra le tante sentenza 29-30 luglio 2008 n. 306;

sentenza 14-23 gennaio 2009 n. 11;

sentenza 26-28 maggio 2010 n. 187), aveva sancito che subordinare la prestazione alla titolarita' della carta di soggiorno e dunque al requisito della legale presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, costituiva discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino in contrasto con i principi enunciati nell'art 14 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dall'art. l del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20 marzo 1952, secondo l'interpretazione che di essi e' stata offerta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo»;

era priva di reddito;

che dunque l'art 74 d.lgs. 151/01 era contrario alle disposizioni internazionali e di carattere discriminatorio;

chiedeva: preliminarmente, accertare e dichiarare il carattere discriminatorio dell'art. 74 D.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui consente l'erogazione dell'assegno di maternita' in favore dei soli stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e non anche per gli stranieri regolarmente residenti e legalmente presenti sul territorio nazionale in virtu' di un diverso ma egualmente regolare permesso di soggiorno non avente carattere episodico e di breve durata quale appunto il permesso di soggiorno «per motivi umanitari», perche' in contrasto con il precetto dell'art. 14 della CEDU, come replicato nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - a sua volta richiamato dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona;

in preliminare, accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del rigetto da parte del Comune di Botricello della domanda inoltrata dalla ricorrente in data 28 gennaio 2014 al fine di conseguire l'assegno di maternita' in relazione alla nascita della figlia G. R., perche' in contrasto con il precetto dell'art. 14 della CEDU, come replicato nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - a sua volta richiamato dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona;

conseguentemente e per l'effetto, previa disapplicazione della richiamata norma nazionale confliggente con il divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 della CEDU, riconoscere la sussistenza dei requisiti in favore dell'odierna ricorrente per il riconoscimento dell'assegno di maternita' e dichiarare il suo diritto a percepire le relative utilita' ed i benefici economici, con condanna del Comune di Botricello e dell'Inps, secondo le rispettive competenze, al pagamento del relativo assegno, con decorrenza di legge. Rilevato che l'INPS, costituendosi in giudizio con memoria, eccepiva: il difetto di legittimazione passiva, posto che la concessione della prestazione assistenziale era di esclusiva competenza del Comune, fungendo l'Istituto soltanto ai fini della materiale corresponsione della prestazione, quale mero ente pagatore;

l' inammissibilita' del procedimento sommario ex art. 702-bis...

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