n. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 2015 -

TRIBUNALE DI SAVONA Sezione Penale Il Giudice dott. Emilio Fois, Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 460 c.p.p., proposta dalla difesa all'odierna udienza, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso della facolta' dell'imputato di presentare istanza di' messa alla prova entro i termini per l'opposizione Osserva 1. Nei confronti di Angelo Pisati e' stato emesso decreto penale di condanna, in data 6 dicembre 2014, per il reato di cui all'art. 44, lett. c), D.P.R. 380/01. Con atto depositato in data 20 gennaio 2015, l'imputato ha presentato opposizione senza richiesta di riti alternativi o di messa alla prova. All'udienza del 12 maggio 2015 l'imputato ha chiesto personalmente la messa alla prova ed all'udienza odierna la difesa ha documentato la presentazione dell'istanza di formulazione del programma all'U.E.P.E. competente per territorio. 2. Rilevanza della questione Sulla base della disciplina vigente l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile perche' tardiva. Trattandosi infatti di giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, l'istanza di messa alla prova avrebbe dovuto essere proposta a pena di inammissibilita' unitamente all'atto di opposizione. Tuttavia, qualora l'eccezione dovesse essere accolta, l'imputato dovrebbe essere ancora in termini per richiedere l'ammissione alla messa alla prova, dovendosi ravvisare un oggettivo collegamento tra l'omissione dell'avviso ed il mancato esercizio delle facolta' cui l'avviso era preposto. La questione si presenta pertanto di sicura rilevanza rispetto all'esito dell'odierno procedimento. 3. Non manifesta infondatezza. Come affermato in numerose pronunce della Corte costituzionale, non puo' stabilirsi in astratto un unico parametro di informazione che deve essere dato all'imputato in relazione ai vari riti in quanto "le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere variamente modulate dal legislatore in relazione alle caratteristiche dei singoli riti". (1) . Deve tuttavia evidenziarsi come l'istituto della messa alla prova, per i profili che qui interessano, sia assimilabile ai riti della c.d. alternativa inquisitoria poiche' costituisce un'alternativa procedimentale al giudizio dibattimentale ordinario il cui sbocco - iniziale sospensione del procedimento e successiva declaratoria di estinzione del reato - e' senz'altro piu' incisivo rispetto ai procedimenti di applicazione pena ed al...

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