n. 201 ORDINANZA 23 settembre - 15 ottobre 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, con ordinanza del 18 ottobre 2013, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha nuovamente sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui, secondo la esegesi accolta dalla Corte di cassazione, estendono anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilita' dell'assistito);

che, in riferimento all'art. 81, quarto comma, oltre che all'art. 3, Cost., il medesimo Tribunale ha gia' in due precedenti occasioni denunciato i predetti artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, in parte qua;

che la correlativa (sempre identica) questione, nel primo caso, e' stata dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza di questa Corte n. 185 del 2012, «sia per il carattere perplesso e contraddittorio del suo petitum, sia per il profilo della impropria richiesta di avallo della [diversa] interpretazione, delle norme denunciate, proposta dallo stesso rimettente»;

nel secondo caso, e' stata dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza n. 191 del 2013, nella quale si sottolinea come «sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimita' costituzionale», come gia', del resto, affermato con la risalente ordinanza n. 8 del 2005, che aveva rilevato l'erroneita' della esegesi restrittiva (che il Tribunale di Lecce vorrebbe ora ripristinare per via di reductio ad legitimitatem) per...

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