n. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 2019 -

Ricorso ex art. 127 Cost. con istanza di sospensione ex art. 35, legge n. 87/1953 per la Regione Lazio (80143490581), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 212, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Nicola Zingaretti, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in calce e in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 31 gennaio 2019, dall'avvocato Rodolfo Murra dell'Avvocatura regionale (MRRRLF61D22H501P;

Pec: rodolfo.murra@regione.lazio.legalmail.it n. fax: 0651686900) e dal prof. avv. Francesco Saverio Marini del foro di Roma (MRNFNC73D28H501U;

Pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org n. fax: 06.36001570), anche in forma disgiunta fra loro, elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. Francesco Saverio Marini in Roma (00197), via di Villa Sacchetti, 9;

ricorrente. Contro Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri p.t., con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi, piazza Colonna 370, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma (00186), via dei Portoghesi, 12, e' domiciliata ex lege;

resistente. Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale - previa concessione di misure cautelari ex art. 35, legge n. 87/1953 - dell'art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2018, n. 119, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 18 dicembre 2018. Fatto 1. Con legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' stato convertito in legge, con le modificazioni di cui all'allegato, il decreto-legge 28 ottobre 2018, n. 119, recante «disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria». 2. In sede di conversione e' stato inserito l'art. 25-septies, recante «Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario), che cosi' dispone: «1. All'art. 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' soppresso;

b) al secondo periodo, le parole: "per le medesime regioni" sono sostituite dalle seguenti: "per le regioni commissariate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222". 2. Al comma 569 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: "e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,";

b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalita'.";

c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il comma 84-bis e' abrogato". 3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 569 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilita' del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 25-septies, hanno dunque previsto l'incompatibilita' dell'incarico di Commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario delle Regioni, a qualunque titolo nominato, rispetto all'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento. Sono stati inoltre stabiliti requisiti specifici per la nomina a Commissario ad acta. Il terzo comma dell'art. 25-septies prevede che tali disposizioni si applichino anche agli incarichi commissariali in corso, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della legge;

sicche' entro novanta giorni il Consiglio dei ministri e' chiamato a provvedere alla nomina di un nuovo Commissario ad acta per le Regioni in cui si sia determinata l'incompatibilita' del Commissario stesso. 4. Il piano di rientro della Regione Lazio e' stato approvato in data 28 febbraio 2007, con accordo tra il Ministero della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i., e recepito con D.G.R. n. 149 del 2007. La Regione e' commissariata sin dall'11 luglio 2008, quando, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, veniva nominato Commissario ad acta Presidente p.t. della Regione, Pietro Marrazzo. 5. Con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2013, dopo l'insediamento, il Presidente p.t. della Regione, Nicola Zingaretti, e' stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. In quella sede sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale gia' affidato al Presidente p.t. della Regione Lazio con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva deliberazione del 20 gennaio 2012. A seguito della rielezione come Presidente della Regione, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2018, il Presidente p.t. Nicola Zingaretti e' stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario, e per il completamento del Programma Operativo 2016-2018 recepito con DPCA n. 50/2017. 6. A oggi, nonostante siano decorsi piu' di dieci anni dal commissariamento della Regione, e nonostante con deliberazione del 1° dicembre 2017 il Consiglio dei ministri avesse deliberato «di assegnare al Commissario ad acta, nell'esercizio delle funzioni comprese nel mandato commissariale, il compito di proseguire le azioni gia' intraprese al fine di procedere, ad esito della completa attuazione del Programma operativo 2016-2018, al rientro nella gestione ordinaria entro il 31 dicembre 2018», la Regione Lazio e' ancora commissariata, e, per effetto delle disposizioni oggetto del presente ricorso, vedra' ancora piu' compresse le proprie competenze legislative, regolamentari e amministrative, anche in spregio ai principi di ragionevolezza, leale collaborazione e sussidiarieta'. 7. Con il presente atto la Regione ricorrente chiede all'Ecc.ma Corte costituzionale adita di dichiarare l'incostituzionalita' - previa sospensione - dell'art. 25-septies, del decreto-legge n. 119 del 2018, come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, previa sospensione dell'efficacia del terzo comma della disposizione in esame, per i seguenti motivi in Diritto I. Incostituzionalita' dell'art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge. n. 199/2018, conv. in legge n. 136/2018, per violazione degli articoli 114, 117, commi 2, 3 e 6, 118, commi 1 e 2, 5 e 120, comma 2, della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione. 1. Come accennato in narrativa, le disposizioni oggetto dell'odierno ricorso hanno stabilito l'incompatibilita' tra il ruolo di Commissario ad acta in materia sanitaria e qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione interessata, prevedendo l'applicazione di tale incompatibilita' anche agli incarichi commissariali in corso, con conseguente sostituzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma, dei Commissari incompatibili (nel caso della Regione Lazio, del Presidente p.t. in qualita' di commissario ad acta) e nomina di nuovi Commissari. 2. Prima di scendere nel merito della censura, vale la pena richiamare il contesto costituzionale in cui si collocano le disposizioni interessate, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte. La disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari e' riconducibile a un duplice ambito di potesta' legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 163 del 2011 e n. 193 del 2007). Quanto alla nomina di un Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, l'art. 120, secondo comma, Cost., nel consentire l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, e' teso ad assicurare contemporaneamente l'unita' economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (cfr. sentenze n. 117 del 2018, n. 14 del 2017;

n. 227 del 2015). Quanto all'incidenza delle funzioni commissariali, e' stato osservato che esse «devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo...

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