n. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2018 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 29 dicembre 2017, pubblicata sul B.U. n. 52 del 29 dicembre 2017, recante «Legge di stabilita' provinciale 2018», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2018 Fatto In data 29 dicembre 2017 e' stata pubblicata, sul n. 52 del Bollettino Ufficiale, la legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 29 dicembre 2017, intitolata «Legge di stabilita' provinciale 2018». Le previsioni contenute all'art. 17 della detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di norme costituzionali, nonche' illegittimamente invasive delle competenze dello Stato;

con il presente atto, pertanto, si intende procedere alla relativa impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1 - L'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 29 dicembre 2017 - rubricato «Interventi per la riduzione dell'eta' media del personale provinciale per l'assunzione di giovani» - e' cosi' formulato: 1. La Provincia, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, promuove l'adozione di misure volte ad incentivare l'esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimette dal servizio anticipatamente rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione, al fine di favorire il ricambio generazionale del proprio organico, di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. L'incentivo e' disposto in misura percentuale della retribuzione lorda annua che sarebbe spettata dalla data di cessazione alla data di maturazione del primo requisito di pensione. 2. Per la definizione delle misure previste dal comma 1 e per la valutazione dei connessi impatti organizzativi e finanziari, anche in raccordo al fabbisogno di personale, sono promosse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge rilevazioni volte a verificare la...

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