n. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2017 -

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' della procura speciale rep. n. 24631 del 14 febbraio 2017, rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 180 del 14 febbraio 2017, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57L45 A952K - pec: renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E 10 B160H - pec: stephan.beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64M47 D548L pec: cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65H69 A952U - pec: laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (pec: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, 394 e 475, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nel supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21 dicembre 2016. Fatto Nel supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21 dicembre 2016 e' stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Tale legge e' composta di due parti e di diversi allegati, tabelle e quadri riassuntivi. Ai fini del presente ricorso interessa unicamente la Parte I, Sezione I, contenente «Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici», peraltro composta di un solo articolo (art. 1), suddiviso in 638 commi, di variegato contenuto che rende difficile una illustrazione generale in fatto. Va subito messo in rilievo che il comma 638 di tale articolo dispone che le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che in linea di principio dovrebbe risolvere ogni questione, facendo della compatibilita' con lo Statuto di autonomia il punto di discrimine tra applicazione e non applicazione delle disposizioni alla ricorrente Provincia (come piu' volte riconosciuto da codesta ecc.ma Corte sentenza n. 229/2013 e n. 141/2015). Anche l'espresso richiamo alla legge costituzionale n. 3 del 2001, contenuto nel comma 638, dovrebbe garantire l'operativita' della norma transitoria di cui all'art. 10 della medesima legge costituzionale che dispone, per il periodo intermedio sino all'adeguamento degli statuti speciali alla riforma costituzionale, l'applicazione della medesima limitatamente alle parti di essa che prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite dagli statuti stessi, posto che l'effetto della clausola di principio richiamata e' quello di ampliare e non restringere gli ambiti di materia gia' spettanti per Statuto speciale (cfr. sentenze n. 181/2006, n. 371/2008, n. 357/2010). Sennonche', nonostante detta clausola di salvaguardia, l'art. 1 della legge in questione reca alcune disposizioni che, o paiono essere destinate ad applicarsi alla ricorrente Provincia, in quanto includono espressamente le Province autonome di Trento e di Bolzano tra i propri destinatari, senza essere state preventivamente concordate, oppure, in modo indiretto, sono destinate a produrre effetti nei suoi confronti, di modo che risulta ardua un'interpretazione adeguatrice al fine di renderle compatibili con l'ordinamento statutario (Corte costituzionale, sentenze n. 412/2004 e n. 228/2013), vanificando cosi' la predetta clausola di salvaguardia con la propria formulazione testuale, come ritenuto da codesta ecc.ma Corte, in presenza di riferimenti diretti o di indici comunque contrari (sentenza n. 88/2006). La normativa in questione nemmeno contiene sole disposizioni di principio che non sarebbero comunque direttamente applicabili, seppur comportanti per la Provincia autonoma di Bolzano l'obbligo di adeguamento della propria normativa, se ed in quanto vincolanti ai sensi dello Statuto speciale di autonomia e delle norme di attuazione statutaria (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2). Le disposizioni in questione sono quelle di cui ai commi 392 e 394 nonche' quelle di cui al comma 475, lettere a) e b). 1. - Commi 392 e 394. Il comma 392 dispone, per gli anni 2017 e 2018, che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. atti n. 21/CSR), in attuazione dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro (primo periodo). La stessa norma prevede poi che, per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' stabilito in 115.000 milioni di euro (secondo periodo). Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, la norma in questione prescrive a queste ultime di assicurare gli effetti finanziari previsti dalla medesima norma mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017 (terzo periodo). Con specifico riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome, infine, la norma precisa che «l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'art. 1 della medesima legge» (quarto periodo). Inoltre, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, il comma 394 dell'art. 1 dispone che le medesime assicurino con gli specifici accordi di cui al comma 392 il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 e che, decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi 30 giorni, con proprio decreto attui quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario. Con l'intesa dell'11 febbraio 2016 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, richiamata nelle norme in commento, le Regioni «hanno dichiarato che la parte del contributo al risanamento dei conti pubblici a carico delle Regioni a statuto speciale viene demandata a singoli accordi bilaterali tra il Governo e le singole Regioni a Statuto speciale;

in caso di mancato accordo entro un termine ragionevole, la copertura di 3,5 miliardi di euro per il 2017 e di 5 miliardi di euro per il 2018, si conseguira' con un maggiore contributo delle Regioni a Statuto ordinario». La predetta intesa in proposito richiama anche il comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, relativo al generale contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, che la Provincia autonoma ricorrente ha impugnato, in parte, avanti la Corte costituzionale e che rimane tuttora operante in quanto il giudizio e' ancora pendente sub R.R. n. 10/2016. 2. - Comma 475, lettere a) e b). Con riguardo alle disposizioni dell'art. 1 della legge qui impugnata, che disciplinano il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (commi da 463 a 484), assumono particolare rilievo per l'autonomia finanziaria della Provincia autonoma ricorrente ed i suoi enti locali le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 475. Tale comma introduce misure sanzionatorie a carico degli enti locali in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Esso cosi' dispone: «Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. (...). Gli enti locali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del...

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