n. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2016 -

Ricorso della provincia autonoma di Trento (codice fiscale n. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore dott. Ugo Rossi, previa deliberazione della Giunta provinciale 22 febbraio 2016, n. 201 (documento1) rappresentata e difesa, come da procura speciale rep. n. 28216 del 23 febbraio 2016 (documento 2), rogata dal dott. Guido Baldessarelli, ufficiale rogante della provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (codice fiscale FLCGDM45C06L736E) di Padova (PEC giandomenico.falcon@ordineavvicatipadova.it), dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (codice fiscale PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della provincia di Trento, nonche' dall'avv. Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in via Confalonieri n. 5 - Roma, telefax per le comunicazioni 06/3211370, contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 (e unico), in relazione ai seguenti commi: comma 219;

comma 236;

comma 469, secondo periodo (e correlato comma 470);

comma 505;

comma 510, comma 512, comma 515, comma 516 (e correlato comma 517), comma 541;

comma 542;

comma 543;

comma 544;

comma 548, comma 549;

comma 574;

comma 672;

comma 675 (e correlato comma 676);

comma 680, quarto periodo;

comma 709;

comma 711, secondo periodo;

comma 723, lettera a), terzo periodo;

comma 730;

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, supplemento ordinario n. 70/L. Per violazione: degli articoli 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale), nonche' delle correlative norme di attuazione;

del titolo VI dello statuto speciale, in particolare degli articoli 79, 80 e 81;

e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17, 18 e 19);

dell'art. 8, con particolare riferimento al n. 1), dell'art. 9, con particolare riferimento al n. 10), nonche' dell'art. 16 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2);

degli articoli 87 e 88 dello statuto speciale (nonche' decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305);

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;

dell'art. 117, secondo, terzo, quarto comma e sesto comma, dell'art. 118 e dell'art. 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' degli articoli 3, 5, 97 e dell'art. 136 della Costituzione;

dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009;

del principio di leale collaborazione anche in relazione all'art. 120 della Costituzione;

del principio consensualistico, anche con riferimento all'accordo con il Governo sottoscritto il 15 ottobre 2014, approvato dalla provincia autonoma di Trento con delibera n. 1790 del 20 ottobre 2014. Fatto e diritto Il presente ricorso e' diretto contro diverse disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)». Tale legge, composta di un unico articolo suddiviso in 999 commi e di diversi allegati e tabelle, ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le diverse disposizioni qui impugnate. E' risultato percio' preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, e trattare invece direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. Le censure sono esposte raggruppando le disposizioni impugnate in tre «macrosezioni» in base alla materia nella quale intervengono, e non seguendo l'ordine - esso stesso peraltro asistematico - seguito dal legislatore. In una prima sezione si affrontano le norme specificamente dirette ad incidere sulla autonomia finanziaria della provincia autonoma (commi 680, quarto periodo, 709, 711, secondo periodo 723, lettera a), terzo periodo, 730);

in una seconda sezione sono censurate le norme in materia di organizzazione e di personale sanitario (commi 541, 542, 543, 544 e 574);

nella terza ed ultima sezione del ricorso sono propositi i motivi di impugnazione contro le disposizioni che in vario modo incidono sulla autonomia organizzativa o di spesa della provincia autonoma (commi 219;

236;

469, secondo periodo e correlato comma 470;

505;

510, 512 e correlati commi 515, 516 e 517;

548 e correlato comma 549;

574;

672;

675 e correlato comma 676). SEZIONE I. Illegittimita' costituzionale dei commi 680, quarto periodo, 709, 711, secondo periodo 723, lettera a), terzo periodo, 730, incidenti sulla autonomia finanziaria della provincia autonoma di Trento. In questa sezione sono compendiati i motivi di ricorso proposti - partitamente - contro i diversi commi che sotto vari profili ledono l'autonomia finanziaria della provincia autonoma ricorrente. I.1. Illegittimita' costituzionale del comma 680, quarto periodo, per violazione degli articoli 104 e 107 dello statuto, del principio del principio consensualistico, anche con riferimento all'accordo con il Governo sottoscritto il 15 ottobre 2014, approvato dalla provincia autonoma di Trento con delibera n. 1790 del 20 ottobre 2014, dell'art. 27, legge n. 42 del 2009, nonche' dell'art. 3 Cost., ove la sua applicazione non si dovesse intendere esclusa dal quinto periodo per le parti incompatibili con gli accordi stipulati. Il comma 680 regola il contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il primo periodo della disposizione fissa tale contributo in termini globali per il complesso delle autonomie regionali, stabilendolo in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Dati gli importi globali, sempre secondo il primo periodo, i contributi delle singole autonomie dovrebbero essere stabiliti «in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno». Il secondo periodo dispone per il caso che nei termini previsti non raggiunga l'intesa. Provvede allora con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con tale decreto i diversi importi «sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario azionale». Il terzo periodo riguarda le sole autonomie speciali, e stabilisce il principio secondo il quale «fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse». Dunque, le autonomie speciali da un lato partecipano all'autocoordinamento generale previsto dal primo periodo, ma dall'altro concordano la propria quota con lo Stato. Il quarto periodo si riferisce di nuovo all'insieme delle autonomie regionali («le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»). Esso prevede che esse assicurino «il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'art. 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Il quinto periodo contiene una disposizione finale, riferita alla sola regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e dispone che in relazione ad esse «l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'art. 1 della medesima legge». Il complesso di tali disposizioni puo' essere inteso - e la ricorrente provincia auspica che sia inteso - in senso non lesivo delle proprie attribuzioni e delle regole che governano i suoi rapporti finanziari con lo Stato. In particolare, la disposizione del quinto periodo costituisce norma di chiusura del comma, prescrivendo che la sua applicazione avvenga nel rispetto dell'accordo da essa sottoscritto con il Governo in data 15 ottobre 2014. Non solo, esso specifica che il proprio concorso agli obiettivi di fmanza pubblica va inteso nei termini di quanto previsto (in attuazione di tale accordo) dai commi da 406 a 413 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in questo senso «correggendo» il piu' esteso riferimento ai da 400 a 417 contenuto nel quarto periodo. Anche la relazione tecnica presentata al Senato (reperibile al sito www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46327_testi.htm) sottolinea che l'introduzione del quinto periodo e' «finalizzata ad escludere i predetti enti ad autonomia differenziata», cioe' la regione Trentino-Alto Adige e le due province autonome, «dal riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni per gli anni 2017-2019». Tuttavia, il quarto periodo, che non e' stato modificato corrispondentemente all'introduzione del quinto, ancora menziona anche le province autonome. La ricorrente provincia deve dunque impugnare in via cautelativa la disposizione del quarto periodo, per l'ipotesi che la menzione delle province autonome in essa contenuta non dovesse essere intesa come un difetto di coordinamento con il quinto, fermo restando che in ogni caso il quarto periodo non e' applicabile...

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