n. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, codice fiscale n. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, piazza Citta' di Lombardia n. 1. per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere c) e d) della Legge Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49, supplemento del 5 dicembre 2014, per contrasto: della lettera c) cit., nella parte relativa al novellato art. 2, comma 2, lettera b) della legge reg. n. 20 del 2002, con l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione;

della lettera d) cit., con la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e con l'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della legge n. 157 del 1992, in relazione all'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione, nonche' con l'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione. e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 gennaio 2015. Fatto La legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))» e pubblicata nel B.U.R. Lombardia n. 49, supplemento del 5 dicembre 2014, con l'art. 1, lettera c) sostituisce l'art. 2 della citata legge reg. n. 20 del 2002. Il novellato art. 2, comma 2, della legge reg. n. 20 del 2002, alla lettera b) dispone che «le province istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione». L'art. 1, lettera d), della legge reg. n. 32 del 2014 sostituisce l'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002. Il nuovo art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002, al primo comma, dispone quanto segue: «L'eradicazione delle nutri avviene secondo le modalita' disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all'articolo 2, comma 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo: a) armi comuni da sparo;

  1. armi da lancio individuale;

  2. gassificazione controllata;

  3. ...

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