N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2010, proposto da:

Fin.Se.Co. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Lomedico, con domicilio eletto in Venezia presso lo studio dell'avv. Debora Pretin, Piazzale Roma, 468/B;

Contro Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno (BL), in persona del suo direttore generale pro tempore, costituitosi giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Miniero e dall'avv. Matteo Giacomazzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, Corso del Popolo, 8;

Nei confronti di Sacaim S.p.A., Manelli Impresa S.r.l.;

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare della loro efficacia, della nota prot. 24737/TEC del 30 luglio 2010 a firma del Presidente della Commissione giudicatrice della procedura aperta indetta dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno ai fini dell'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di sopraelevazione del blocco 'F' dell'Ospedale di Belluno e recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura medesima; del presupposto verbale di gara n. 3 del 29 luglio 2010; delle note prot.

26986/TEC del 23 agosto 2010 e prot. 27342/TEC del 26 agosto 2010, rispettivamente a firma del predetto Presidente della Commissione giudicatrice e del Responsabile unico del procedimento e recanti, nell'ordine, la conferma dell'esclusione dalla gara e l'introito della cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente ai fini della partecipazione al procedimento di scelta del contraente; nonche' di ogni altro atto presupposto o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda U.L.S.S. n.

1 di Belluno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori, avv. Debora Pretin, in sostituzione dell'avv. Ignazio Lomedico, per la ricorrente Societa' e l'avv. Elena Miniero, in sostituzione dell'avv. Vittorio Miniero, per l'Azienda Ulss n.1 di Belluno;

Ritenuto in fatto e in diritto 1.1.La ricorrente, Fin.Se.Co. S.p.a., espone di aver partecipato alla gara indetta dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno al fine dell'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di sopraelevazione del blocco 'F' dell'Ospedale di Belluno, codice cup B33B0700013003; codice cig 04698547C7.

Nel corso del procedimento Fin.Se.Co. e' stata sorteggiata ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per la verifica dei requisiti dichiarati nella propria domanda di partecipazione alla gara; e in conseguenza di cio', con nota prot.

21849/TEC del 1° luglio 2010 il Dirigente del Servizio Tecnico dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno ha chiesto all'attuale ricorrente 'di presentare all'Ufficio Protocollo dell'U.L.S.S. n. 1, con sede in Via Feltre n. 57 a Belluno, la documentazione atta a comprovare i requisiti finanziari e tecnici autocertificati dal o dai progettisti assodati o indicati, entro il termine perentorio del giorno 12 luglio 2010, ore 12.00. Si ricorda che il mancato, ritardato o non conforme invio della documentazione richiesta e necessaria rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di gara, comportera' l'esclusione dalla gara d'appalto' (cfr. ibidem, doc.

13).

Fin.Se.Co. ha inoltrato entro tale termine la documentazione, da essa reputata idonea a soddisfare la richiesta della stazione appaltante. Peraltro, nel verbale n. 3 del 29 luglio 2010 della Commissione di gara si legge, per quanto qui segnatamente interessa, che 'dall'esame della documentazione prodotta emerge quanto segue:

... Ditta Fin.Se.Co. Costrnione Generali S.p.a. di Napoli. Dall'esame della documentazione prodotta si riscontra quanto segue. Il progettista indicato Studio Iadanza S.r.l.: ha presentato copie dei modelli unici, bilanci, modelli I.V.A., cerfificazioni di esecuzione dei servizi dichiarati, con dichiarazioni di conformita' del legale rappresentante ex art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, mentre il disciplinare di gara disponeva la presentazione degli originali o di copia autenticata. Tale modalita' di autenticazione di copia in sede di controllo ex art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non e' idonea al fine certificatorio oggetto del controllo del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara come gia' specificato dall'AVCP (Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici) con parere n. 5 del 16 gennaio 2008 e disposto da ultimo dal T.A.R. Calabria, Catanzaro,

Sez. II, con sentenza n. 717 dell'11 maggio 2010. Il certificato di esecuzione di un servizio dichiarato, emesso dall'impresa Melfi S.r.l. relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza del presidio ospedaliero F.

Veneziale di Isernia, comunque non autenticato nei modi previsti dal disciplinare come sopra specificato, riporta anche cifre inferiori a quelle dichiarate. La dimostrazione di requisiti per importi nuovi e diversi comporta l'esclusione dalla gara per violazione di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, cosi' come affermato dall'AVCP con parere n. 112 del 9 aprile 2008. Per n.

2 servizi dichiarati, 'Riqualificazione periferia urbana in Comune di Potenza' e 'Contratto di Quartiere II di Caccamo' nel Comune di Palermo, non vengono presentati certificati di esecuzione del servizio, ma solo delibere di approvazione del progetto e fatture neppure quietanzate. Oltre a cio', dalla deliberazione si evince che il progetto e' stato redatto in Associazione Temporanea Professionale per cui non vi e' una certificazione che attesti i rispettivi incarichi professionali svolti. Infine tale documentazione e' comunque sempre non autenticata nei modi previsti dal disciplinare.

Per il servizio dichiarato dei lavori di ampliamento di un complesso residenziale in Comune di Agnone (IS) viene presentata un'attestazione di deposito di progetto strutturale dalla quale non si rileva alcun importo per cui ininfluente a provare quanto dichiarato. Tale documentazione e' comunque sempre non autenticata nei modi previsti dal disciplinare. Il progettista incaricato Promoproject S.r.l. ha presentato copie dei bilanci, modelli unici, modelli IVA con dichiarazioni di conformita' del leale rappresentante ex art. 19 del d.P.R. n. 445 del 2000, mentre il disciplinare di gara di disponeva la presentazione degli originali o di copia autenticata.

Tale modalita' di autenticazione di copia in sede di controllo ex art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 non e' idonea al fine certificatorio oggetto del controllo del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara per le motivazioni sopra riportate. Il progettista incaricato Ing. Filippo Castagnozzi ha presentato copie dei modelli unici, bilanci, modelli IVA, certificazioni di esecuzione dei servizi dichiarati, con dichiarazione di conformita' del legale rappresentante ex art. 19 del d.P.R. n. 445 del 2000, mentre il disciplinare di gara disponeva la presentazione degli originali o di copia autenticata. Tale modalita' di autenticazione di copia in sede di controllo ex art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 non e' idonea al fine certificatorio oggetto del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara per le motivazioni sopra riportate; la maggior parte dei certificati di esecuzione dei servizi presentati, comunque non autenticati nei modi come previsti dal disciplinare come sopra specificato, riporta cifre inferiori a quelle dichiarate, comunque diverse. La dimostrazione dei requisiti per importi nuovi e diversi comporta l'esclusione dalla gara per violazione di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, cosi' come affermato dall'AVCP con parere n. 112 del 9 aprile 2008. Per tutto quanto sopra specificato la Commissione esclude la ditta Fin.Se.Co Costruzione Generali S.p.a. di Napoli dalla gara' (cfr. ibidem, doc.

3).

Con nota prot. 2473/TEC del 30 luglio 2010 il Presidente della Commissione di gara ha comunicato a Fin.Se.Co. l'esclusione dalla gara disposta nei suoi confronti, riportando puntualmente nella nota medesima quanto gia' precisato nel sopradescritto verbale (cfr.

ibidem, doc. 2).

In esito a tale comunicazione Fin.Se.Co. ha presentato all'Azienda U.L.S.S. un articolato 'atto di diffida e ricorso in autotutela', chiedendo di essere riammessa in gara (cfr. ibidem, doc.4).

Con nota prot. 26986/TEC del 23 agosto 2008 il Presidente della...

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