n. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA (Sezione Prim

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 844 del 2014, proposto da: Renato Mattosovich, Mafalda Matta, Vania Serena Oliverio, Angela Saulle, rappresentati e difesi dagli avvocati Vania Serena Oliverio c.f. LVRVSR75M66G975J, Angela Saulle c.f. SLLNGL72P47F537R, Mafalda Matta c.f. MTTMLD75M66A773G, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudio Arcaleni in Perugia, via Settevalli, 133/C;

    contro: Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

    per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'appello di Perugia n. 2337 del 31 dicembre 2013. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    1. I fatti all'origine della controversia. Con sentenza n. 197 del 25 febbraio 2016 questo Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso con cui si chiedeva l'ottemperanza al decreto della Corte d'appello di Perugia n. 2337 del 2013 recante, a sua volta, la condanna del Ministero economia e finanze alla riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex lege n. 89/2001) per una somma, in favore di ciascuno dei ricorrenti, pari ad €

    2.125,00, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda a quello del saldo, nonche' al pagamento delle spese legali. Il Tribunale amministrativo disponeva in particolare che: a) il Ministero dell'economia e delle finanze provvedesse entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza al pagamento delle somme di cui sopra in favore di ciascuna delle parti ricorrenti;

  2. per il caso di persistente inadempienza oltre il termine stabilito si nominava sin da subito quale commissario ad acta il direttore della Banca d'Italia, Roma succursale, filiale di via dei Mille, 52, nelle funzioni di tesoreria provinciale dello Stato. Il commissario, nel termine eventuale ed ulteriore di 60 giorni, avrebbe provveduto «in particolare a: a) prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;

  3. utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;

  4. utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l'istituto del pagamento in conto sospeso». Con successiva istanza depositata in data 4 aprile 2016, ai sensi dell'art. 114, commi 6, c.p.a., il predetto direttore della Banca d'Italia faceva tuttavia presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 777, lettera l), aveva previsto che per i giudizi di ottemperanza relativi alla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) «il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente». Di qui la richiesta di essere sollevato dall'incarico conferito, dato che la relativa decisione era stata adottata in esito alla Camera di consiglio del 13 gennaio 2016, ossia all'indomani della entrata in vigore della suddetta disposizione di cui alla legge finanziaria per il 2016. Alla Camera di consiglio del 22 giugno 2016 la suddetta istanza veniva dunque trattenuta in decisione. 2. Il quadro normativo rilevante ai fini della decisione. 2.1. La citata legge n. 89 del 2001, come noto, prevede determinati rimedi all'irragionevole durata del processo in violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Tra questi, il diritto all'equa riparazione sulla base dei parametri di cui all'art. 2-bis della stessa legge. Ai sensi del successivo art. 3, la relativa domanda va presentata con ricorso davanti al Presidente della Corte di appello nel cui distretto si trova la sede del giudizio definito «con ritardo». Il ricorso viene in particolare proposto nei confronti di: Ministero della giustizia allorche' si tratti di ritardi del giudice ordinario;

    Ministero della difesa in caso di ritardi del giudice militare;

    Ministero economia e finanze in tutti gli altri casi (giudice amministrativo, commissioni tributarie, Corte dei conti, etc.). La Corte di appello decide con decreto l'ammontare della somma dovuta a titolo, per l'appunto, di equa riparazione. Qualora l'amministrazione condannata al suddetto pagamento non esegua nel termine prescritto e' possibile procedere all'esecuzione forzata della somme cosi' liquidate oppure mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi degli articoli 112 ss. del decreto legislativo n. 104 del 2010. Su tale ultimo aspetto e' incisivamente intervenuta la citata legge finanziaria per il 2016, la quale ha introdotto uno specifico art. 5-sexies nel corpo della originaria legge n. 89 del 2001. Il comma 8 della suddetta disposizione prevede, come del resto gia' anticipato, che «Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi Dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano...

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