n. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2014 -

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: A. Cirillo presidente relatore N.303\2014 V.G. N. Ramadan B. giudice N. 5566/14 Cron. A. Vitiello componente privato C. Tucci componente privato letti gli atti della procedura relativa alla minore M. G., nata a S. G. a C. il , di F. e di A. C. , ha emesso la seguente ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE Premesso in fatto I ricorrenti sono genitori di M. F. , padre della piccola G. Con l'atto introduttivo del procedimento premettono la sussistenza di una causa di separazione di fatto tra il figlio e la nuora, rappresentano che quest'ultima, dal novembre del 2011, si e' resa irreperibile insieme con la bambina, che ha denunciato il padre della minore per abusi sessuali in danno della figlioletta, chiedono pertanto al tribunale, a mente dell'art. 317 bis cc novellato dall'art.42 DLGS 154\2013, di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare loro significativi rapporti di frequentazione e di incontro con la piccola G. con previsione di modalita' e tempi. Presenti i ricorrenti, all'udienza del 14.10.2014, si e' costituita C. A., madre della minore che, nel ripercorrere le vicende esposte, ha precisato che il padre della minore e' stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre alle pene accessorie per la condotta di violenza sessuale in danno della figlia, precisando altresi' che risulta pendente giudizio di separazione. Osserva Il Tribunale giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma I, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c) nella parte in cui prevede che «sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile», limitatamente alla parte in cui include l'art. 317-bis, per violazione degli artt. 76, 77 e 3, 111 della Costituzione, gia' sollevata dal tribunale per i minorenni di Bologna con ordinanza 2 - 5. maggio 2014, alla quale integralmente si riporta. [1]. In punto di rilevanza, la questione e' da considerarsi senz'altro rilevante. Il d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, con l'art. 42, ha introdotto, nell'art. 317-bis c.c., la legittimazione degli ascendenti a promuovere un giudizio per far valere il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Contestualmente, il medesimo saggio normativo, con l'art. 96, comma I, lett. c., ha modificato l'art. 38, comma I, disp. att. c.c. inserendo, nell'ambito della competenza del tribunale per i minorenni, anche il procedimento su accennato, disegnato nel nuovo art. 317-bis c.c. La questione e', dunque, rilevante perche', in difetto della previsione qui censurata, la controversia non sarebbe di competenza del tribunale minorile, bensi' del tribunale ordinario. Dalla soluzione della questione, pertanto, dipende la potestas decidendi di questo ufficio (primo profilo di censura: artt. 76, 77 Cost.). Sotto un altro angolo visuale, se la previsione consentisse il cumulo processuale con il giudizio di separazione ove pendente, nel caso di specie il ricorso avrebbe dovuto essere introdotto nel giudizio separativo che pende dinanzi al tribunale di Napoli e non dinanzi a questo ufficio: ne seguirebbe una declaratoria in rito per dovere essere la casa riproposta dinanzi al giudice che sta trattando la separazione. Anche in questo...

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