n. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione Molise, in persona del presidente in carica della giunta regionale, con sede in Campobasso, via Genova, 11, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 22 dicembre 2017, degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 nonche' della intera legge, avente contenuto omogeneo, della Regione Molise n. 16 del 24 ottobre 2017 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 58 del 26 ottobre 2017. In data 26 ottobre 2017, sul n. 58 del Bollettino ufficiale della Regione Molise, e' stata pubblicata la legge regionale n. 16 del 24 ottobre 2017 recante «Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo». Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 nonche' l'intera legge regionale anzidetta - la quale ha un contenuto normativo omogeneo essendo volta a disciplinare in maniera organica e sistematica la rete dei servizi assistenziali per la cura di talune patologie neuropsichiatriche istituendo appositi centri residenziali e semiresidenziali per il trattamento dei minori, degli adolescenti e degli adulti affetti da disturbi dello spettro autistico (ASD) e da disturbi del comportamento e disabilita' intellettiva (DPS) - interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise e violano percio' l'art. 120 della Costituzione. Inoltre, ponendosi in contrasto con le previsioni del suddetto Piano, le citate disposizioni violano anche principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, l'art. 117, comma 3, della Carta fondamentale. Gli articoli 11 e 14 della legge regionale, prevedendo e finanziando con risorse del Fondo sanitario regionale iniziative ed interventi di natura non sanitaria, violano anch'essi principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, percio', sia l'art. 117, comma 3, della Carta fondamentale sia l'art. 81, comma 3, Cost. Lo stesso art. 14 della legge regionale, recante disposizioni finanziarie, viola invece sia l'art. 81, comma 3, della Costituzione, e l'obbligo di copertura delle spese ivi previsto, sia l'art. 117, comma 3, della Carta contrastando anch'esso con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. In relazione a tali norme si invoca percio' il sindacato di codesta ecc.ma Corte affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia conseguentemente disposto l'annullamento. Premessa. Per meglio comprendere il contesto normativo ed amministrativo nel quale si inscrive la legge regionale qui impugnata occorre premettere che la Regione Molise, per la quale si era verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il 30 marzo 2007 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), un Accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - comprensivo di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario - il quale individuava, come previsto dalla norma, una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa Stato-Regioni prevista dal comma 173 della medesima disposizione. Peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni previste dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dai successivi interventi legislativi in materia, in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Regione Molise e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222. La norma da ultimo citata prevede infatti che, «qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro ... si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organi pativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.);

in caso di inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un...

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