n. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 marzo 2016 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 23 febbraio 2016, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze (pec: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Barberini n. 12, come da mandato a margine del presente atto, Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, il potere di adottare il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l., pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione Puglia riconosciute dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003. I. - Premessa. La vicenda da cui trae origine il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015 di conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. In data 31 ottobre 2006 la Societa' Petroceltic Elsa S.r.l. ha presentato tre istanze finalizzate al rilascio di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi (denominati, rispettivamente, «d494B.R-.EL», «d497B.R-.EL», «d498B.R-.EL») ricadenti nella «zona B» del Mar Adriatico. In relazione a tali istanze la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse minerarie (CIRM) si e' espressa favorevolmente nella seduta del 7 maggio 2008. Quindi, in data 29 novembre 2010, la Societa' (che nel 2009 ha cambiato denominazione sociale in Petroceltic Italia S.r.l.) ha chiesto la riperimetrazione e l'unificazione delle aree e dei programmi di lavoro afferenti alle tre originarie istanze di permesso di ricerca, ed e' stata invitata, nel gennaio 2011, a consegnare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilita' ambientale. Sull'istanza («d494B.R-.EL») ottenuta dall'accorpamento e riperimetrazione delle tre precedenti istanze si e' nuovamente pronunciata in senso favorevole la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse minerarie (CIRM) nel febbraio 2011. L'anno seguente si sono espresse al riguardo anche la Provincia di Campobasso, la quale si e' pronunciata favorevolmente solo con riguardo alla prima e alla seconda fase del programma dei lavori, e la Regione Molise, che con delibera della Giunta regionale ha espresso parere sfavorevole, in quanto ha rilevato la mancanza di dati sufficienti per poter valutare il potenziale impatto sull'ecosistema marino del programma dei lavori. Tali pareri sono stati tenuti in considerazione ai fini della successiva valutazione formulata dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, in ordine all'impatto ambientale dell'istanza «d494B.R-.EL»: valutazione che ha avuto comunque esito positivo (decr. Prot. n. DVA DEC-2012-0000432 del 7 agosto 2012). A questo punto del procedimento, con nota del 18 ottobre 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Societa' proponente la determinazione di accogliere l'istanza «d494B.R-.EL» e ha invitato, al contempo, quest'ultima a presentare copia della predetta istanza, nonche' ogni altro documento ritenuto utile per l'adozione degli atti di rispettiva competenza. A seguire sono intervenuti i nulla-osta al conferimento del permesso di ricerca da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (nota prot. n. 0030960 del 13 novembre 2012), da parte della Capitaneria di porto di Ortona (nota prot. n. 06.04.02/25620 del 14 dicembre 2012), da parte della Capitaneria di porto di Termoli (nota prot. n. 03.03.24/23473 del 21 dicembre 2012), e, infine, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti (nota prot. 0002235 del 21 febbraio 2013), mentre il Comune di Termoli ha espresso parere non favorevole all'istanza «d494B.R-.EL». Il procedimento si e', poi, concluso con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, con il quale e' stato conferito alla Societa' Petroceltic Italia S.r.l. il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi («B.R274.EL») ricadente nel Mar Adriatico ("zona B") e, piu' precisamente, nell'area marina come delimitata ai sensi delle previsioni dell'art. 2 e delle coordinate geografiche di cui alla tabella allegata al decreto medesimo. II. - La normativa rilevante per il caso di specie. II.1. - Come e' agevole evincere dalla ricostruzione della vicenda in esame, il procedimento relativo al conferimento del permesso di ricerca «B.R274.EL» alla Societa' Petroceltic si e' svolto per la sua quasi totalita' prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), il quale, come e' noto, e' intervenuto in materia introducendo e disciplinando il titolo concessorio unico per le attivita' di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, infatti, ha avuto inizio nel 2006, ed e', pertanto, ricaduto nell'ambito della disciplina dettata, per quel che qui interessa, dalla legge n. 9 del 1991, dalla legge n. 239 del 2004, nonche' dal d.lgs. n. 152 del 2006. II.2. - Quanto al primo degli atti normativi citati, esso all'art. 5, comma 1, dispone che «Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacita' tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino», e all'art. 6 ribadisce nuovamente che «Il permesso di ricerca e' accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale» (comma 1). II.3. - Quindi, la legge n. 239 del 2004, all'art. 1, comma 7, indica - tra le funzioni che devono essere esercitate dallo Stato, «anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas» - «le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria», e specifica che tali determinazioni devono essere adottate, «per la terraferma, di intesa con le regioni interessate» (lett. n). Al comma 8-bis viene, poi, disciplinata la procedura attivabile in...

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