n. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 luglio 2015 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezioni unite civili Composta dagli illustrissimi signori magistrati: dott. Luigi Antonio Rovelli - Primo Presidente f.f.;

dott. Maria Gabriella Luccioli - Presidente Sezione;

dott. Salvatore Di Palma - Consigliere;

dott. Giovanni Amoroso - Consigliere;

dott. Aurelio Cappabianca - Consigliere;

dott. Vittorio Nobile - Rel. consigliere;

dott. Angelo Spirito - Consigliere;

dott. Adelaide Amendola - Consigliere;

dott. Alberto Giusti - Consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso n. 15044/2012 proposto da: Varano Sandro, Palmese Roberto, Iacovella Mario, Valeri Anna Maria, Valeri Ivana, Piazza Giovanni, elettivamente domiciliati in Roma, Via Dora n. 1, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rosario Siciliano, per delega a margine del ricorso;

Ricorrenti contro: Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

Controricorrente, nonche' contro: Presidenza della Repubblica;

Intimata avverso la decisione n. 2/2012 del Collegio di appello, depositata il 17 aprile 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 novembre 2014 dal consigliere dott. Vittorio Nobile;

Uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Federico Basilica dell'Avvocatura generale dello Stato;

Udito il pubblico ministero in persona dell'avvocato generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per il dichiarare ammissibile il ricorso ex art. 111 della Costituzione, in subordine sollevare il conflitto di attribuzione. Ritenuto in fatto Con ricorso del 26 novembre 2010 gli odierni ricorrenti, in epigrafe indicati unitamente ad altri 55 dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, chiedevano il riconoscimento del diritto alla corresponsione delle somme maturate a titolo di indennita' perequativa e di indennita' di comando, non piu' corrisposte dal Segretariato a far data dal loro inquadramento nei ruoli, avvenuto in data 1° dicembre 2005 (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/N del 18 ottobre 2005, al livello iniziale delle rispettive carriere di appartenenza, senza il riconoscimento dell'anzianita' gia' maturata e con la soppressione delle dette indennita'), con la condanna dell' amministrazione al pagamento delle somme quantificate in ricorso per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 1° dicembre 2010, oltre rivalutazione e interessi. Il Collegio giudicante di primo grado, con decisione n. 3/2011, respingeva il ricorso. Gli odierni ricorrenti proponevano appello avverso la detta decisione deducendo, tra l'altro, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialita', buon andamento e parita' di trattamento economico dei pubblici dipendenti, non essendo stata calcolata, al momento dell'inquadramento, l'anzianita' maturata, con irrazionale disparita' nei confronti dei colleghi gia' inquadrati in ruolo, nonche' la violazione, nel contempo, dell'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (chiedendo a tale ultimo proposito la sospensione del giudizio con la rimessione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea). Il Segretariato generale resisteva al gravame chiedendone il rigetto. Il Collegio d'appello, con decisione depositata il 17 aprile 2012, rigettava l'appello e compensava le spese. In particolare, il detto Collegio affermava la piena applicabilita' nella fattispecie della norma speciale di cui all'art. 28, comma 2, del Regolamento del personale del Segretariato generale che prevede la salvaguardia della sola retribuzione principale percepita dal dipendente prima del passaggio in ruolo, con esclusione, quindi, delle indennita' accessorie. «In ogni caso» il Collegio rilevava altresi' che «anche qualora si volesse ritenere applicabile la normativa generale sugli impiegati civili dello Stato non potrebbe pervenirsi a diversa soluzione». Il Collegio, poi, escludeva che nella specie potesse parlarsi di ingiusta sperequazione sia con riferimento al precedente trattamento goduto nel periodo di comando, sia con riferimento ai colleghi gia' in ruolo di pari qualifica e, parimenti per la inesistenza di situazioni oggettivamente discriminatorie, affermava che non ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio con rimessione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Per la cassazione di tale decisione i dipendenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso con due motivi (violazione degli articoli 202 decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57 e 28 del Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 36, 97 Cost. e del principio di parita' di trattamento economico nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 45 decreto legislativo n. 165/2001) preceduti da una premessa sulla ammissibilita' del ricorso. Il Segretariato generale ha resistito con controricorso, deducendo la inammissibilita' del ricorso (stante l'autodichia della Presidenza della Repubblica) e, comunque, la infondatezza dello stesso. I ricorrenti e il controricorrente hanno, poi, depositato memoria ex art. 378 codice di procedura civile. Nell'udienza del 17 dicembre 2013 la causa, con ordinanza interlocutoria n. 2288 depositata il 3 febbraio 2014, e' stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sull'ordinanza di queste Sezioni Unite n. 10400/2013, riguardante la autodichia del Senato in tema di controversie dei suoi dipendenti (ed in specie la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del Regolamento del Senato 17 febbraio 1971 e successive modificazioni, per contrasto con gli articoli 3, 24, 102 secondo comma, 111 commi primo, secondo e settimo, e 113 della Costituzione). In particolare, queste Sezioni Unite, con la citata ordinanza n. 2288/2014, nel ritenere di dover attendere la pronuncia della Corte costituzionale, hanno rilevato che, «a parte le considerazioni connesse alla diversita' delle fonti delle autodichie... nonche' dei rispettivi organi giudicanti previsti dalle specifiche normative..., la soluzione delle questioni rimesse alla Corte costituzionale» avrebbe potuto «investire direttamente l'intero quadro sistematico delle autodichie, con conseguente rilevanza anche nella controversia in esame», in considerazione sia del fatto che la gran parte degli argomenti relativi alle questioni sollevate con la ordinanza di rimessione, in effetti avrebbe potuto riguardare tutte le autodichie, sia della eventualita' che avrebbe potuto assumere «rilevanza significativa una eventuale rimeditazione generale, da parte del Giudice delle leggi, del sistema delle autodichie, alla luce dei principi costituzionali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (ai sensi dell'art. 117, comma primo, della Costituzione)», nel contempo essendo possibile lo scioglimento da parte della Corte costituzionale, di «alcuni nodi fondamentali ormai ineludibili e comuni a tutte le autodichie», come «la stessa configurabilita' di una "giurisdizione domestica" degli organi costituzionali sui propri dipendenti, a fronte del sistema delle "norme sulla giurisdizione" delineato dalla sezione II del titolo IV della Costituzione (e dalla VI disposizione transitoria)» o come la «ricorribilita' in cassazione ex art. 111, comma settimo, della Costituzione, contro le decisioni degli organi giudicanti dei detti organi costituzionali ed anche, nella specie, della decisione impugnata». Con sentenza n. 120 del 9 maggio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata da questa Corte con la citata ordinanza n. 10400 del 2013. Fissata, quindi, nuovamente l'udienza di trattazione del ricorso i ricorrenti e il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica hanno depositato nuove memorie ex art. 378 codice di procedura civile, i primi ribadendo la ammissibilita' e la fondatezza del ricorso, il secondo, reiterando le difese svolte nel controricorso e nella precedente memoria e insistendo per il rigetto del ricorso. Il Procuratore generale ha concluso ritenendo in via principale ammissibile il ricorso ed in via subordinata chiedendo che questa Corte sollevi conflitto di attribuzione. Considerato in diritto Preliminarmente va rilevato che, nella premessa del ricorso (v. punto I), partendo dal principio affermato da queste Sezioni Unite con la ordinanza del 17 marzo 2010, n. 6529, i ricorrenti - richiamata anche la giurisprudenza della Corte di giustizia sui requisiti che gli organi nazionali devono possedere per poter essere considerati quali «giurisdizione» ai fini del rinvio pregiudiziale alla stessa Corte - rilevano che i Collegi giudicanti della Presidenza della Repubblica sono senz'altro ascrivibili alla nozione comunitaria di «giurisdizione», presentando tutti i caratteri all'uopo necessari. Alla luce, quindi, di tale configurazione i ricorrenti sostengono che diventa ormai «ineludibile la ricorribilita' in Cassazione contro le decisioni definitive di detti organi, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.», in base ad una interpretazione «sostanzialistica» della detta norma costituzionale. Al riguardo, pur non ignorando l'indirizzo contrario di questo Supremo Collegio (che con la citata ordinanza n. 6529/2010, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso di un giudizio innanzi al tibunale amministrativo regionale, ha riconosciuto la «effettivita' e congruita' dell'autodichia della Presidenza della Repubblica» dichiarando sulla controversia in esame la «carenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT