n. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 aprile 2015 -

Ricorso della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 26 marzo 2015, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze (pec: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Antonio Mordini n. 14, come da mandato a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il potere di adottare la Circolare n. 1/2015, DAR Prot. 1856 del 29 gennaio 2015, recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», nelle parti in cui - alle pagg. 9, 13 e 15, come meglio puntualizzato nella deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione al presente giudizio - essa contiene affermazioni lesive delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni, per violazione degli articoli 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettere g) e p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, quarto comma, della Costituzione. I. - Premessa. La Circolare indicata in epigrafe rappresenta una nota interpretativa ed esplicativa - tra gli altri, per quel che e' qui di piu' prossimo interesse - dei commi 420, 421, 422, 423, 424 e 427 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, gia' impugnati dalla Regione Puglia nella sede del giudizio in via principale (Reg. Ric. n. 38/2015), e concernenti la imposizione di puntuali e penetranti limiti di spesa alle Province (comma 420), la consistente contrazione della dotazione organica di Province e Citta' metropolitane (comma 421) e i processi di assorbimento del relativo personale soprannumerario in altre amministrazioni, in particolare regionali e locali (commi 422, 423, 424 e 427). In alcune parti la Circolare de qua si limita a riproporre, parafrasandolo e offrendone chiarimenti, il contenuto delle sopra citate disposizioni legislative, mentre in altre si spinge decisamente oltre, contenendo affermazioni non riconducibili in alcun modo ai precetti desumibili da queste ultime. II. - Sull'ammissibilita' del presente conflitto. II.1. - Come e' noto, nella sede del conflitto di attribuzione davanti a questa Ecc.ma Corte non possono essere invocati profili di vulnerazione delle competenze regionali che si atteggino quali mere esecuzioni/applicazioni, prive di autonoma attitudine lesiva, delle lesioni gia' prodottesi per effetto della le e della quale l'atto in esame rappresenti l'attuazione. Nella presente sede, dunque, la Regione Puglia intende proporre a questo Ecc.mo Giudice costituzionale soltanto censure concernenti quelle parti della sopra citata Circolare che si configurano quale novum rispetto alle disposizioni legislative di cui costituiscono attuazione, ovviamente nella misura in cui, limitatamente a tale novum, esse sono in grado di determinare una lesione della sfera competenziale di livello costituzionale della Regione ulteriore rispetto a quella gia' prodottasi per effetto delle disposizioni legislative, anche se per ipotesi dipendenti dalla violazione dei medesimi parametri costituzionali. II.2. - In particolare sulla impugnabilita', nella sede del giudizio per conflitto di attribuzione, di atti aventi la natura di circolari, la giurisprudenza costituzionale e' ormai orientata, da molto tempo, in senso positivo, tutte le volte che essi «consista(no) in una chiara manifestazione di volonta' in ordine all'affermazione della propria competenza» (ex plurimis, cfr. sentt. nn. 120 del 1979, 123 del 1980, 187 del 1984). Come si vedra', dalla Circolare n. 1/2015 risulta in modo del tutto chiaro ed inequivoco, sia pure implicitamente, la manifestazione di volonta' di parte statale in ordine all'affermazione della propria competenza ad adottare precetti violativi delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, in quanto contrastanti con norme costituzionali poste a presidio delle competenze di queste ultime. Da qui, dunque, la sicura ammissibilita' del presente conflitto. II.3. - Si noti, inoltre, che la Circolare de qua e' espressamente indirizzata a tutte «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001», ossia (per quel che qui interessa) a «tutte le amministrazioni dello Stato», nonche' alle amministrazioni degli enti territoriali. Risulta dunque chiaro, alla luce dell'art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 190 del 2014 - i quali rinviano alle procedure e agli «Osservatori» di cui all'accordo stipulato ex art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 - che si tratta di affermazioni rivolte ad un complesso articolato di amministrazioni alla cui attivita' e' demandata l'attuazione della disciplina posta dai commi 421 ss. dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014. Piu' nello specifico, al riguardo e' possibile notare quanto segue. In base all'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze». In attuazione di tale previsione e' stato stipulato un accordo in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 (Rep. atti n. 106/CU). L'art. 13 di tale accordo prevede che, «al fine di assicurare (..) la opportuna uniformita' di orientamenti (..) nel processo di riordino di cui al presente Accordo», venga istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un «Osservatorio nazionale presieduto dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie e composto dal Sottosegretario per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, al Ministro della semplificazione e della Pubblica amministrazione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Anci e dal Presidente dell'UPI, o loro delegati». Lo stesso articolo attribuisce all'Osservatorio nazionale compiti di «impulso», «raccordo» e «monitoraggio», nonche' di «presidio delle attivita' delle amministrazioni statali e regionali», in relazione all'attuazione del processo di riordino, in costante coordinamento con gli Osservatori regionali che - sempre ai sensi del medesimo art. 13 - devono essere istituiti presso ciascuna Regione. Come risulta agevole comprendere solo che si consideri quanto appena richiamato, tra i destinatari della Circolare che qui si contesta, sono ricompresi, a fianco delle amministrazioni delle autonomie territoriali, organi dell'amministrazione statale a cui gli atti sopra richiamati affidano precisi compiti di vigilanza, impulso e orientamento delle attivita' delle prime. Cio' rende palese che il fine della Circolare e' sia quello di guidare l'attivita' interpretativa della legge da parte degli enti territoriali chiamati ad attuarla, sia quello di influire sul modo in cui gli organi dell'amministrazione statale svolgeranno i compiti di vigilanza, impulso e orientamento delle amministrazioni territoriali. Da qui una ulteriore ragione nel senso dell'ammissibilita' del conflitto. Come infatti risulta illustrato esemplarmente da questa Ecc.ma Corte nella sent. n. 245 del 1996, le circolari interpretative possono essere oggetto di impugnativa con lo strumento del conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, non solo in quanto contenenti, come ricordato piu' sopra, la manifestazione inequivoca della volonta' dello Stato circa un assetto competenziale sfavorevole alla Regione, ma anche - a piu' forte ragione - tutte le volte che la circolare sia «diretta agli organi centrali e periferici preposti a curare che le regioni si attengano a quanto nella stessa disposto». Il che, come si e' visto, e' precisamente quel che accade nella presente circostanza. III. - La lesione delle attribuzioni regionali. Alla stregua dei sopracitati criteri, la Regione Puglia, con la deliberazione di Giunta regionale indicata in epigrafe, ha ritenuto che la Circolare n. 1/2015 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015) sia lesiva delle attribuzioni costituzionali spettanti alla Regione e percio' meritevole di impugnazione nella sede del conflitto davanti a questa Ecc.ma Corte nelle parti e per i profili che di seguito si espongono. III.1. - Illegittimita'...

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