n. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2015 -

Ricorso del Presidente della Giunta Regionale Regione Abruzzo (Codice fiscale n. 80003170661), in persona del suo Presidente pro tempore dott. Luciano D'Alfonso (Codice fiscale n. DLFLCN65T13E558N), giusta delibera della Giunta Regionale n. 861 del 16 dicembre 2014, rappresentato e difeso dall'Avvocato Manuela de Marzo (DMRMNL70C41C632R) (avvmanuelademarzo@cnfpec.it) dell' Avvocatura Regionale, ai sensi della LR n. 9 del 14 febbraio 2000 ed in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Lalli, in Roma, via Lucio Sestio, 12, Sc. C, Roma;

Contro Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli artt. 37 e 38, decreto-legge 133/2014, quali risultanti dalla legge di conversione n. 164/2014, per contrasto con gli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nonche' con l'art. 117, 1° comma, Cost. in relazione alla Direttiva 94/22/CE recepita in Italia con decreto legislativo n. 625/1996. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo nella seduta del 16 dicembre 2014. Il decreto-legge n. 133/2014 (recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.») con legge n. 164 dell'11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014, e' stato convertito in legge con modificazioni, tra l'altro, anche degli artt. 37 e 38 che dettano misure urgenti in materia di energia e che, nell'intento dichiarato dai promotori, dovrebbero rilanciare e valorizzare la produzione nazionale di idrocarburi, garantendone la sicurezza. La normativa sopra richiamata esplica la sua efficacia sul territorio regionale della Regione Abruzzo in particolare in relazione ai procedimenti ad oggi in corso e relativi proprio alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi che interessano la medesima Regione Abruzzo. Dette disposizioni presentano profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti: Motivi Prima di entrare nel merito specifico delle censure, questa difesa ritiene necessario premettere una breve disamina dell'origine del testo normativo oggi impugnato. In data 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 133/2014, recante «Disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attivita' produttive», entrato in vigore il 13 settembre 2014. Gia' all'indomani dell'entrata in vigore del decreto cd. «sblocca Italia» le Regioni, ivi compreso l'Abruzzo, hanno manifestato al Governo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, le criticita' del decreto medesimo e del relativo disegno di conversione come di seguito brevemente riassunto. Il decreto-legge n. 133/2014, nell'introdurre misure urgenti in materia di energia, agli artt. 37 e 38 ha riconosciuto alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ed a quelle di stoccaggio sotterraneo, la qualifica di interesse strategico, pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' volendo con cio' attrarre la materia nella competenza esclusiva statale sottraendola a quella concorrente cui invece indubbiamente spetta ex art. 117, 3° comma, Cost. L'attribuzione del carattere «di interesse strategico», infatti, risultava assolutamente generica e carente della fissazione dei presupposti necessari ad individuarne specificamente l'ambito di applicazione. Le denunciate disposizioni configuravano, in realta', una «chiamata in sussidiarieta'» (in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, riservata alla competenza legislativa concorrente) senza che a monte vi fosse stata l'imprescindibile intesa con le Regioni territorialmente interessate. Ciononostante, il Governo ha proceduto all'approvazione della legge di conversione (n. 164/2014) senza tener in alcun conto le istanze manifestate in ordine agli articoli 37 e 38, che, pertanto, presentano ancora profili di illegittimita' costituzionale come di seguito motivato. Preliminarmente si ribadisce che entrambi gli articoli censurati, introdotti nel panorama normativo con ricorso allo strumento del decreto-legge, oggi convertito in legge, appaiono scarsamente motivati sul piano della sussistenza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza, richiamati in realta' con formulazioni apodittiche. Al contrario, come ribadito da codesta Ecc.ma Corte (cfr. da ultimo sent. n. 220/2013), «i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessita'. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere «misure di immediata applicazione» (art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»)». Tale ultima disposizione, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita cio' che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, in quanto recanti, com'e' nel caso di specie, discipline mirate alla individuazione di nuovi e definitivi meccanismi di distribuzione delle competenze, peraltro a Costituzione invariata. Per altro verso, e' altresi' incontestabile che i tempi realmente necessari all'attivita' di ricerca delle fonti energetiche non si conciliano con un intervento dichiarato urgente. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 37, (Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto di gas naturale) decreto-legge n. 133/2014 quale risultante dalla legge di conversione n. 164/2014 per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost.. L'art. 37 cit. stabilisce che «i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327», e che, per tale motivo, i relativi procedimenti saranno garantiti da una serie di semplificazioni ed incentivi. Orbene, la Regione Abruzzo rileva in primo luogo che la suddetta materia, essendo attinente alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, va senza alcun dubbio ricompresa nell'ambito della legislazione concorrente e che, dunque, l'art. 37 cit. e' lesivo della sfera di competenza delle Regioni e, come tale, costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, 3° comma, Cost. La norma in questione si pone in contrasto anche con l'art. 118, 1° comma, Cost., e con il principio di leale collaborazione, nella parte in cui, in materia appartenente alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, ha attribuito d'imperio a tutte le infrastrutture in questione la qualifica di opere di interesse strategico senza alcuna previa intesa con le Regioni interessate. Non solo, ma l'assoluta genericita' della norma oggi censurata, rende addirittura impossibile definire quale sia l'esatta tipologia delle infrastrutture da autorizzare, cosi' come il mancato coinvolgimento delle amministrazioni regionali rende impossibile valutare il grado di impatto attuale e futuro sui territori oggetto delle attivita' in questione. Essa, dunque, invece che aumentare la sicurezza di approvvigionamento (come dichiarato dai suoi promotori) avra' quale unica conseguenza quella di moltiplicare le infrastrutture in questione senza che venga effettuata a monte una doverosa valutazione (costituzionalmente di spettanza delle Regioni dei territori interessati) delle necessita' e priorita', come anche dell'impatto ambientale, sociale ed economico, di ciascuna opera. La norma impugnata, inoltre, manca di una quantificazione specifica delle forme di retribuzione economica che l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, puo' concedere, nonche' dell'indicazione, quantomeno, dell'intensita' dell'aiuto diretto alla ricerca nel sottosuolo di gas ed idrocarburi. Essa si limita a disporre che l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, stabilisce meccanismi...

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