n. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA (Lecce - Sezione terza) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2017, proposto da Nardelli Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolanna Digregorio e Giorgia Calella, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Giorgio Mauro in Lecce, via Colonnello Costadura, n. 22/B;

Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

Per l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto n. 216 del 27 luglio 2017, prot. n. 56640, notificato in data 9 agosto 2017;

ove dovesse occorrere, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e con il citato provvedimento connessi;

nonche' per la immediata restituzione del patentino per la vendita di generi di monopolio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'avvocato G. Calella e l'Avvocato dello Stato G. Marzo;

Fatto e diritto 1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 28 settembre 2017 e depositato il 17 ottobre 2017, il ricorrente - gia' titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell'esercizio bar ubicato all'interno di stazione di servizio automobilistica sita su S.S. 172 Km 52+175 in Martina Franca (TA) - ha impugnato, domandandone l'annullamento: 1) il provvedimento n. 216 del 27 luglio 2017, prot. n. 56640, notificatogli in data 9 agosto 2017, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, in riscontro all'istanza presentata in data 12 maggio 2017 per il rinnovo biennale del citato patentino: «Visto che con decreto ministeriale n. 38/13, art. 9) comma 1) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha specificato che gli interessati al rinnovo del patentino devono presentare, insieme all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati e le informazioni di cui all'art. 8) comma 3) dello stesso decreto;

Atteso che il Consiglio di Stato, decidendo in caso analogo, nella sentenza di rigetto di appello n. 2028/15 ha motivato: "il rinnovo non e' altro, in relazione alla durata biennale del titolo, che un rinnovato rilascio, onde devono logicamente ritenersi necessari a tal fini anche i presupposti normativi richiesti per quest'ultimo alla data in cui il rinnovo e' richiesto;

tale considerazione trova fondamento nella stessa lettera del decreto ministeriale n. 38/2013, laddove, evidentemente alla scopo della verifica della sussistenza di tali requisiti, l'art. 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3";

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'interessato dichiarava al punto 7) la mancata sussistenza a suo carico di eventuali pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario o verso il Concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;

Vista la verifica della veridicita' di quanto dichiarato nel succitato punto con nota protocollo n. 36947 del 18 maggio 2017, inviata a mezzo pec al concessionario Equitalia Sud S.p.A.;

Considerato che dal riscontro della suddetta nota pervenuta, stesso mezzo, con protocollo n. 41206 del 5 giugno 2017, e' emersa la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla parte» (precisamente, l'esistenza, a carico del ricorrente, di una cartella di pagamento, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., per l'omesso pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, dell'importo totale di euro 217,18, di cui euro 196,91 per «Totale tributi in debito», oltre euro 5,88 per «Diritti di notifica», euro 11,95 per «Aggio» ed euro 2,44 per «Interessi di mora»);

....verificato che la cartella esattoriale al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio era ancora pendente ed e' stata liquidata solo successivamente a quanto comunicato da questo ufficio all'interessato ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

Considerato che, cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 38/13 comma 3) art. 7), ai fini dell'adozione del provvedimento gli Uffici competenti devono valutare - lettera g) - l'assenza di eventuali pendenze e/o di morosita' verso l'erario o verso l'agente di riscossione definitivamente accertate indicate, cosi' come previsto alla lettera f), comma 3) art. 8) del succitato decreto ministeriale, nell'atto notorio presentato a corredo dell'istanza;

Considerato quanto emerso dal...

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