n. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2015 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (sezione quarta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 6731 del 2010, proposto da: Fabrizio Dalla Vecchia, Silvano Cesa, Orazio Cesa, Silvano Paolin, Giovanni Marcadent, Renato De Mari, Bianco Vergerio, Maria Cristina Marcadent, Francesco Zuccolotto, Giorgio Cesa, Mauro Soppelsa, Antonella Vergerio, Delfino Dolo, Antonio Dal Piva, Fabrizio Micacchioni, Stefania Dalla Vecchia, Beppino Gelisio, Renata Gallina, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Ceruti e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;

Contro: Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, Comune di Mel, in persona del sindaco pro tempore, Comune di Lentiai, in persona del sindaco pro tempore, Provincia di Belluno, in persona del presidente pro tempore, Veneto Strade S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 30;

Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Veneto - Venezia, Sezione I, n. 2725/2010, resa tra le parti, concernente «approvazione variante agli strumenti urbanistici - dichiarazione pubblica utilita' - progetto definitivo relativo alla realizzazione di una variante alla strada provinciale n. 1, all'altezza degli abitati dei comuni di Bardies (frazione di Mel) e Lentiai della provincia di Belluno»;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Comune di Mel, del Comune di Lentiai, della Provincia di Belluno, di Veneto Strade S.p.A. e del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2015 il cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Petretti, Biagini e l'avvocato dello Stato Varrone. 1. Il 19 luglio 2006 si teneva la conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari all'approvazione del progetto (sul quale la Commissione tecnica regionale si era gia' espressa positivamente con prescrizioni) relativo alla realizzazione di una variante alla strada provinciale n. 1, all'altezza degli abitati dei comuni di Bardies (frazione di Mel) e Lentiai della provincia di Belluno, cui partecipavano, oltre la Provincia, il Comune di Lentiai, il Servizio forestale regionale, Telecom Italia e Veneto Strade S.p.A. ed all'esito della quale il responsabile del procedimento comunicava che, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, si sarebbe proceduto mediante sottoscrizione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 11/04. L'accordo veniva, in effetti, sottoscritto dalla Regione Veneto, dai comuni di Lentiai e di Mel e da Veneto Strade S.p.A. il 17 aprile 2007 e reso esecutivo con decreto del Presidente della giunta regionale 17 luglio 2007, n. 134. Il signor Dalla Vecchia Fabrizio ed altri 31 proprietari di immobili situati nelle adiacenze del nuovo tracciato stradale, oggetto dell'accordo di programma, proponevano ricorso al Tribunale amministrativo regionale Veneto (RG 2266/07), con cui denunciavano l'illegittimita' dell'accordo e degli atti presupposti per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili. Successivamente, con nota 17 marzo 2008, il Rup comunicava che «in forma di autotutela» aveva provveduto a «riconvocare la conferenza di servizi al fine di reiterare l'intera procedura inerente l'accordo di programma». La nuova conferenza di servizi si svolgeva il 23 aprile 2008 e ad essa seguiva, nella riunione del 20 giugno 2008, la sottoscrizione di nuovo accordo di programma da parte della Regione, della Provincia di Belluno, dei Comuni di Mel e di Lentiai (successivamente ratificato dai rispettivi organi consiliari) e di Veneto Strade S.p.A. Tale accordo veniva, quindi, reso esecutivo con decreto del Presidente della giunta regionale 10 settembre 2008, n. 253, con cui, tra l'altro, si disponeva l'annullamento del provvedimento n. 134/07, con il quale era stato assentito il precedente accordo. Gli stessi ricorrenti proponevano una nuova impugnazione (ricorso NRG 2341/08). Il procedimento di approvazione del progetto definitivo si concludeva con provvedimento di Veneto Strade S.p.A. 3 aprile 2009, n. 7911, dopo che, tra l'altro, si era proceduto ad esaminare e a valutare le osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso del procedimento preordinato all'approvazione del progetto ed alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Con decreto 30 luglio 2009, infine, Veneto Strade S.p.A. disponeva l'occupazione d'urgenza delle aree destinate alla realizzazione dell'infrastruttura stradale in questione. Anche tali ultimi provvedimenti venivano impugnati dai ricorrenti, mediante notificazione di motivi aggiunti. 2. Con sentenza del 27 maggio-28 giugno 2010, n. 2725, il Tribunale amministrativo regionale Veneto, I Sezione, riuniva i ricorsi per connessione;

dichiarava improcedibile il primo (RG n. 2267/07) per sopravvenuta carenza di interesse e rigettava il secondo e relativi motivi aggiunti (RG n. 2341/2008). 3. Propongono articolato appello gli interessati, che ritengono la sentenza frutto di totale ripiegamento del giudice sulle tesi avversarie, affetta da errore manifesto in fatto e in diritto, gravemente omissiva su profili centrali delle impugnative proposte. Resistono in giudizio le amministrazioni appellate. 4. Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2015, la causa e' stata trattenuta in decisione. 5. Ritiene il Collegio che tutte le censure dedotte siano infondate per le ragioni che di seguito si espongono. 6. Tuttavia, con motivo sub 12.3, gli appellanti sollevano questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, e allegato C4, punto 7, lettera f) della legge della Regione Veneto n. 10 del 26 marzo 1999, per contrasto con l'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e con l'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (rectius, art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III - elenco B punto 7, lettera g), che impongono di sottoporre alla procedura di «verifica» di valutazione di impatto ambientale (il cosiddetto screening) i progetti di «strade extraurbane secondarie» senza soglia di dimensioni, a differenza della norma regionale denunciata, che impone tale «screening» solo per le strade secondarie extraurbane di lunghezza superiore a 5 Km. La questione e' rilevante nel presente giudizio, perche' qualora la norma regionale venisse eliminata dall'ordinamento, nella parte non conforme alla norma nazionale, effettivamente sul progetto dovrebbe procedersi, come sostengono gli appellanti, mediante la richiesta di «verifica» all'autorita' competente (il cosiddetto «screening»), al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto e alla localizzazione, comporta la necessita' dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Da qui discenderebbe l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati che in applicazione della norma regionale non hanno sottoposto preventivamente ne' l'accordo di programma, ne' il progetto definitivo alla suddetta verifica. 7. La questione, oltre che rilevante, non sembra al Collegio manifestamente infondata. Va, infatti, considerato, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), la tutela dell'ambiente compete alla legislazione esclusiva statale e che, sin dal 2007, la Corte costituzionale, mutando la propria precedente giurisprudenza, ha configurato la materia ambientale come materia in senso tecnico, che concerne un bene giuridico unitario, la cui disciplina spetta esclusivamente allo Stato pur essendo salva la facolta' delle regioni «di adottare norme di tutela ambientale piu' elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente» (sentenza n. 104 del 2008, che riprende alcuni passaggi della sentenza n. 378 del 2007). Per quanto piu' specificamente riguarda la problematica in materia di VIA (valutazione impatto ambientale) la Corte, nell'ambito del vasto contenzioso che dall'adozione del codice dell'ambiente in poi ha interessato i rapporti tra Stato e regioni, ha affermato che «le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA» (sentenza n. 186 del 2010). 7.1. Per inciso, va detto anche che la disciplina del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) in materia di VIA rappresenta la trasposizione sul piano interno della disciplina europea di cui alla direttiva UE 2011/92, da cui discende un preciso obbligo gravante su tutti gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti indicati nell'allegato I, ma anche i progetti descritti nell'allegato II, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all'esito della procedura di cosiddetto screening. Con riguardo alla possibilita' per gli Stati di scegliere una soglia al di sotto della quale non assoggettare a «screening» i progetti, la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia ha affermato il principio in base al quale gli Stati non possono esercitare la propria discrezionalita' nell'identificare criteri e...

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