n. 198 SENTENZA 19 giugno - 14 novembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'intero testo e degli artt. 3, comma 1, lettere g) e h);

4;

5;

8;

9;

12;

13, comma 1;

14;

16, commi 1 e 2;

17;

18, comma 3;

21;

22, commi 1, 2, 3 e 4;

23, commi 1, 2, 3 e 4;

24;

26, comma 1, lettera a), e 27 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Puglia, dalla Regione Abruzzo, dalla Regione Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione Calabria e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorsi, il primo, spedito per la notifica il 1° settembre, gli altri notificati il 30 agosto, il 1°-6 settembre, il 4-6 settembre, il 4 settembre, il 4-7 settembre, il 1°-6 settembre, il 4-7 settembre e il 4-11 settembre 2017, depositati in cancelleria il 5, 6, 7, 8, 13 e 14 settembre 2017, iscritti, rispettivamente, ai numeri da 63 a 71 e 73 del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri da 41 a 45, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi nell'udienza pubblica del 19 giugno 2018 i Giudici relatori Franco Modugno e Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Piera Pujatti per la Regione Lombardia, Stelio Mangiameli per la Regione Puglia, Fabio Franco per la Regione Abruzzo, Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Massimo Luciani per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Regione autonoma Sardegna, Aristide Police e Nicola Greco per la Regione Calabria, Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 1° settembre 2017 e depositato il 5 settembre 2017 (reg. ric. n. 63 del 2017), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, primo, terzo e quinto comma, 118 e 120 della Costituzione, nonche' agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f), m), 3, 4 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), di alcune disposizioni del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017. 1.1.- La ricorrente premette che il d.lgs. n. 104 del 2017 e' stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dagli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Ad avviso della ricorrente, l'atto normativo realizzerebbe un pervasivo riassetto del riparto delle competenze fra Stato e Regioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), lesivo delle sue competenze costituzionali. La Regione censura, anzitutto, l'art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, denunciando la violazione degli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 del proprio statuto, nonche' degli artt. 3, 5, 76, 117, primo e terzo comma, e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). La norma impugnata aggiunge al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in poi, anche: cod. ambiente), l'art. 7-bis, recante «Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA». La nuova disposizione, ai commi 2 e 3, ridisegna la distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni in relazione ai progetti da sottoporre a VIA e a verifica di assoggettabilita' a VIA, assegnando allo Stato i progetti di cui agli Allegati II e II-bis e alle Regioni quelli di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del d.lgs. n. 152 del 2006. Stabilisce, inoltre, al comma 4, che in sede statale l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' istruttorie relative al procedimento di VIA, soggiungendo che il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA e' adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre il provvedimento di VIA e' adottato nelle forme e con le modalita' di cui al nuovo art. 25, comma 2, e all'art. 27, comma 8, cod. ambiente, che non contemplano piu' - diversamente dal passato - il parere delle Regioni interessate. La nuova disposizione prevede, ancora, al comma 7, che nell'ipotesi in cui un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbano assicurare che le procedure siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo, altresi', che il procedimento di VIA si svolge con le modalita' di cui al citato art. 27-bis: con la conseguenza che tale procedura risulterebbe disciplinata «integralmente dal centro». Il comma 8 circoscrive, poi, la potesta' normativa, legislativa e regolamentare, delle Regioni e delle Province autonome alla disciplina dell'organizzazione e delle modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' all'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potesta' normativa in parola viene vincolata al rispetto della legislazione europea e di quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, fatto salvo solo il potere di stabilire regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, con espressa esclusione della derogabilita' dei termini procedimentali massimi di cui agli artt. 19 e 27-bis. Il comma 9 sottopone, da ultimo, le Regioni e le Province autonome a penetranti controlli e obblighi informativi, stabilendo che, a decorrere dal 31 dicembre 2017 e con cadenza biennale, esse debbano informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo una serie di dati. Tale «pervasiva interferenza» con le competenze regionali risulterebbe costituzionalmente illegittima, tanto in rapporto allo strumento attraverso il quale e' stata attuata, quanto nei contenuti. 1.1.1.- Sotto il primo profilo, il censurato art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, violerebbe anzitutto l'art. 76 Cost. per eccesso di delega. Il profondo riassetto delle competenze fra Stato e Regioni operato con la norma impugnata risulterebbe, infatti, privo di qualsiasi fondamento esplicito nelle norme della legge di delegazione. In base all'art. 1 della legge n. 114 del 2015, il legislatore delegato, nell'attuare le direttive elencate negli Allegati A e B, avrebbe dovuto attenersi, in primo luogo, ai principi e ai criteri direttivi generali sanciti dagli artt. 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Nessuno di tali principi e criteri direttivi autorizzerebbe, peraltro, la modifica del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Da essi emergerebbe, al contrario, la «massima attenzione» per la salvaguardia delle attribuzioni dei singoli livelli di governo, essendo previsto nell'art. 32, comma 1, lettera g), che, nei casi di sovrapposizione di competenze tra amministrazioni diverse, «i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili». Ancora piu' significativo risulterebbe, peraltro, il silenzio sul punto, considerati i principi e criteri direttivi specifici enunciati dall'art. 14 della legge n. 114 del 2015, alla luce dei quali la normativa delegata avrebbe dovuto perseguire i seguenti obiettivi: «a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale...

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