n. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 2018 -

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2017, proposto da: Rossella Megna, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Mogavero e Marco Munaco', con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Palermo, via Sferracavallo, 146/A;

Contro: Regione Sicilia Assessorato autonomie locali e funzione pubblica, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato, in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;

Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

Salvatore D'Asta, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Sicilia - Palermo: sezione I n. 2713/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale per le elezioni del Presidente di circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale, del Comune di Palermo, circoscrizione VII, dell'11 giugno 2017, chiuso in data 3 luglio 2017, e dei relativi allegati, nella parte in cui e' stato illegittimamente attribuito n. 1 seggio alla lista n. 15 «Coraggiosi Palermo» e, conseguentemente, e' stato proclamato eletto alla carica di consigliere della circoscrizione n. 7 del Comune di Palermo la sig.ra Megna Rossella;

dell'atto di proclamazione degli eletti dei consiglieri della circoscrizione VII del Comune di Palermo, di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo, circoscrizione VII, nella parte in cui la candidata Megna Rossella, della lista n. 15 «Coraggiosi Palermo», risulta eletta;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato autonomie locali e funzione pubblica e di Salvatore D'Asta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati Pasquale Mogavero e Giovanni Scala su delega di Massimiliano Mangano;

  1. Il signore Salvatore D'Asta si e' candidato alle elezioni dell'11 giugno 2017 a consigliere della VII circoscrizione del Comune di Palermo, con la lista «Uniti per Palermo», collegata al candidato presidente Giuseppe Fiore, risultato vincitore. Avendo riportato 500 voti di preferenza e una cifra individuale di 2934, non e' stata eletto, essendo stato assegnato l'unico seggio spettante alla lista «Uniti per Palermo» al candidato Ferdinando Cusumano. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale ha chiesto l'annullamento, e la correzione dei risultati con conseguente propria proclamazione tra gli eletti, del verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017 e degli atti connessi, con cui sono stati proclamati eletti il Presidente e i Consiglieri dell'VIII circoscrizione, deducendo che l'Ufficio centrale sarebbe incorso in un grave errore nelle operazioni di riparto dei seggi, laddove ha individuato in otto anziche' in nove il numero di consiglieri da eleggere. Sulla base di questa premessa ha articolato due motivi di illegittimita' con cui lamenta la violazione degli articoli 4 e 4-ter della legge regionale n. 35/1997, 3 della legge regionale n. 17/2016 e 5 della legge regionale n. 11/2015, nonche' l'eccesso di potere sotto vari profili. Sostiene, nell'insieme, che l'Ufficio elettorale sarebbe incorso nell'errore di non detrarre il seggio assegnato al candidato presidente non eletto (Pietro Gottuso) dai seggi assegnati al gruppo di liste allo stesso collegate, e che tale scelta avrebbe provocato un'applicazione distorta ed illogica della disciplina regionale, a meno di non predicarne l'incostituzionalita' per contrasto con gli articoli 1, comma 1, 2, 3 e 48, comma 2. 3. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso sul presupposto che, per effetto dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 17/2016, sia applicabile all'elezione per i consigli circoscrizionali l'intero art. 4 della legge regionale n. 35/1997 dettato per l'elezione del Consiglio comunale, compresa la previsione di cui al comma 3-ter (inserita nel 2016) ove si prevede che, sempre nelle elezioni comunali, il seggio attribuito al candidato sindaco non eletto piu' votato debba essere detratto da quelli assegnati alle liste allo stesso collegate. Il Giudice di primo grado ha motivato tale soluzione esegetica anche sulla base di una interpretazione finalistica della normativa elettorale, ritenuta piu' rispettosa dei principi di rappresentativita' delle istituzioni e di...

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