n. 196 SENTENZA 22 settembre - 9 ottobre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 20-23 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 30 ottobre 2014 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 20-23 ottobre 2014 e depositato il 30 ottobre 2014, la Regione Campania ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116. In particolare, l'art. 18 prevede un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e stabilisce, al comma 9, che agli oneri che ne derivano si provvede mediante corrispondente «riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020» (d'ora in avanti, FSC). A sua volta, l'art. 19, comma 3, lettera a), prevede una riduzione della quota nazionale del suddetto Fondo per la copertura di oneri analoghi, derivanti dalla modifica della disciplina ACE (aiuto alla crescita economica), che consiste nel portare in deduzione, ai fini della determinazione del reddito delle societa' di capitali, un importo corrispondente al rendimento nozionale di nuovo capitale proprio (art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»). 2.- Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 119, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. 2.1.- Con riferimento alla violazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., la Regione ritiene che dalle disposizioni in esame discenda un'indebita riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in cui confluiscono le risorse aggiuntive nazionali destinate a finalita' di riequilibrio economico e sociale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Queste norme, assume ripetutamente la Regione, vanno considerate norme interposte nel giudizio di costituzionalita'. Viene richiamato anche l'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), ai sensi del quale «In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del...

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