n. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 2018 -

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 967 del 2017, proposto da: Maria Galle', rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, viale Liberta', 171;

Contro Marta D'Alia, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Scala, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe di Paterno', 67;

Nei confronti Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Sicilia - Palermo: sezione I n. 2550/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri dell'VIII circoscrizione (Politeama - Liberta' - Montepellegrino - Malaspina - Palagonia) del Comune di Palermo dell'11 giugno/5 luglio 2017, nonche' dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio circoscrizionale nella parte in cui non contempla tra gli eletti la ricorrente in prime cure;

e per la conseguente correzione dei risultati elettorali e del verbale dell'Ufficio centrale e per la proclamazione dell'odierna appellata alla carica di consigliere circoscrizionale dell'VIII Circoscrizione del Comune di Palermo in sostituzione della proclamata eletta Maria Galle'. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marta D'Alia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Giovanni Scala;

  1. La signora Marta D'Alia si e' candidata alle elezioni dell'11 giugno 2017 a consigliere dell'VIII circoscrizione del Comune di Palermo, con la lista «Palermo 2022», collegata al candidato presidente Marco Frasca Polara, risultato vincitore. Avendo riportato 467 voti di preferenza e una cifra individuale di 4.110, non e' stata eletta, essendo stato assegnato l'unico seggio spettante alla lista «Palermo 2022» al candidato Francesco Schembri che ha riportato 675 voti di preferenza e una cifra individuale di 4.218. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale ha chiesto l'annullamento, e la correzione dei risultati con conseguente propria proclamazione tra gli eletti, del verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017 e degli atti connessi, con cui sono stati proclamati eletti il Presidente e i Consiglieri dell'VIII circoscrizione, deducendo che l'Ufficio centrale sarebbe incorso in un grave errore nelle operazioni di riparto dei seggi, laddove ha individuato in otto anziche' in nove il numero di consiglieri da eleggere. Sulla base di questa premessa ha articolato due motivi di illegittimita' con cui lamenta la violazione degli articoli 4 e 4-ter della legge regionale n. 35/1997, 3 della legge regionale n. 17/2016 e 5 della legge regionale n. 11/2015, nonche' l'eccesso di potere sotto vari profili. Sostiene, nell'insieme, che l'Ufficio elettorale sarebbe incorso nell'errore di non detrarre il seggio assegnato al candidato presidente non eletto avente numero d'ordine n. 1 (Giuliano Forzinetti) dai seggi assegnati al gruppo di liste allo stesso collegate, e che tale scelta avrebbe provocato un'applicazione distorta ed illogica della disciplina regionale, a meno di non predicarne l'incostituzionalita' per contrasto con gli articoli 1, comma 1, 2, 3 e 48, comma 2. 3. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso sul presupposto che, per effetto dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 17/2016, sia applicabile all'elezione per i consigli circoscrizionali l'intero art. 4 della legge regionale n. 35/1997 dettato per l'elezione del Consiglio comunale, compresa la previsione di cui al comma 3-ter (inserita nel 2016) ove si prevede che, sempre nelle elezioni comunali, il seggio attribuito al candidato sindaco non eletto piu' votato debba essere detratto da quelli assegnati alle liste allo stesso collegate. Il Giudice di primo grado ha motivato tale soluzione esegetica anche sulla base di una interpretazione finalistica della normativa elettorale, ritenuta piu' rispettosa dei principi di rappresentativita' delle istituzioni e di uguaglianza del voto. 4. Avverso la sentenza l'originaria eletta, Maria Galle', ha proposto il presente appello, lamentandone l'erroneita' per eccesso di potere giurisdizionale e per violazione dell'art. 12 delle preleggi al c.c., essendo, a sua avviso, il Tribunale amministrativo regionale pervenuto a tale...

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