n. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2015 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4237 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona dei rispettivi ministri in carica, ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano in persona del presidente in carica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro Camping Calu' di Carlo del Mastro &

  1. s.a.s. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio, domiciliatario in Roma, Via Taranto, 18;

nei confronti di Comune di Montecorice;

e con l'intervento di ad opponendum Associazione regionale dei complessi turistici ricettivi all'aria aperta Faita Campania in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale D'Angiolillo e Laura Clarizia, con domicilio eletto presso Guido Rinaldi in Roma, via Casperia, 30;

Cilento turismo.it - unione delle associazioni turistiche del Cilento e Vallo di Diano in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale D'Angiolillo e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso Guido Rinaldi in Roma, via Casperia, 30;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania - Sez. staccata di Salerno: Sezione I n. 2253/2013, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti in epigrafe indicati;

Visto l'appello incidentale proposto dalla societa' Camping Calu';

Visti gli atti di intervento delle associazioni in epigrafe indicate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 il consigliere Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Varone, l'avvocato Brancaccio e l'avvocato Alberto La Gloria per se' e per delega dell'avvocato Laura Clarizia;

Affidata dal Presidente l'estensione del provvedimento al consigliere Roberta Vigotti;

Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero dell'ambiente e l'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano chiedono la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto il ricorso proposto dalla societa' Camping Calu', che gestisce l'omonima struttura sita nel territorio del suddetto parco nazionale, avverso l'ordinanza direttoriale n. 3 del 26 gennaio 2012, recante ingiunzione di demolizione di nuove costruzioni (case mobili, strutture in ferro e roulottes) realizzate in assenza di titolo autorizzatorio, in particolare dell'autorizzazione di cui all'art. 13 (nulla osta), comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 349 (Legge quadro sulle aree naturali protette), a norma del quale il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. 1) Il Tribunale amministrativo ha puntualizzato che l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire rilasciati, rispettivamente, l'11 gennaio 2011 e l'11 marzo 2011, non riguardano le opere contestate e ha osservato che il provvedimento impugnato non esorbita dalle competenze dell'Ente parco, poiche' la qualificazione dei manufatti di cui e' causa in termini di «nuova costruzione» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cioe' in chiave urbanistico-edilizia) e' funzionale all'esercizio del potere demolitorio conseguente alla mancata acquisizione del predetto nulla osta, e quindi trova la propria causa nell'elusione del potere spettante all'Ente stesso a tutela degli interessi ambientali di cui e' titolare. Il primo giudice ha invece giudicato fondata la censura relativa all'incompetenza del direttore del Parco a emanare il provvedimento impugnato. La potesta' sanzionatorio-ripristinatoria di cui all'art. 29, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991 prevede, infatti, che "il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore", e, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello statuto del Parco, approvato dal Ministero dell'ambiente in data 22 dicembre 1998, e' il presidente che "qualora venga esercitata una attivita' in difformita' dal Piano per il Parco, dal regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attivita' medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgessore";

analoga disposizione e' contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. f), del regolamento di organizzazione del Parco, adottato il 13 agosto 1998, secondo cui il presidente "adotta ogni provvedimento relativo alle misura di tutela e conservazione dell'ambiente di cui agli art. 6 sesto comma e art. 29 della legge 394/1991". La sentenza impugnata ha anche valorizzato il peso che assume, ai fini qualificatori delle opere considerate, l'art. 1, comma 129, della legge regionale della Campania 15 marzo 2011, n. 4, che sancisce, ricorrendo tutte le condizioni da esso contemplate, l'irrilevanza urbanistico-edilizia e paesaggistica delle cosiddette case mobili: il provvedimento impugnato sarebbe, pertanto, illegittimo in quanto non avrebbe considerato che detta norma non esclude dal relativo regime derogatorio le case mobili anche «collocate permanentemente», ed esenta quindi l'intervento de quo dall'obbligo della preventiva acquisizione di qualsivoglia titolo abilitativo. II) Avverso la sentenza impugnata hanno proposto appello le Amministrazioni in epigrafe indicate;

la societa' Camping Calu' ha svolto appello incidentale, limitatamente alla parte reiettiva della censura di difetto di attribuzione all'Ente parco del potere esercitato. II.2) La prima censura svolta con l'appello principale, relativa alla incompetenza del direttore del Parco ad assumere il provvedimento ripristinatorio, e' fondata. L'art. 29 della legge n. 394 del 1991 prevede, come ha osservato il Tribunale amministrativo, la competenza del rappresentate legale dell'organismo di gestione dell'area...

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