n. 195 SENTENZA 22 settembre - 9 ottobre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2014 ed iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2014. Udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

udito l'avvocato dello Stato Carla Colelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014 e depositato il successivo 23 dicembre (reg. ric. n. 91 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere i), g) ed l), e terzo comma, Cost. 1.1.- La legge impugnata riconosce ai cittadini maggiorenni la possibilita' di esprimere la propria dichiarazione di volonta', in ordine alla donazione di organi post mortem, all'«Ufficio Anagrafe del proprio Comune di appartenenza, in sede di rilascio o di rinnovo del documento d'identita'» e regola i relativi obblighi dell'amministrazione. Quattro sono, ad avviso del ricorrente, i profili di dubbia legittimita' costituzionale. 1.2.- La legge impugnata e' reputata illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera i), Cost. in quanto, nell'attribuire all'ufficiale dell'anagrafe la competenza ad acquisire al momento del rilascio o del rinnovo del documento d'identita', tramite la predisposizione di un modulo, il consenso o il diniego del cittadino maggiorenne alla donazione di organi o tessuti post mortem, disciplina i compiti dell'ufficio anagrafe, interferendo cosi' con una materia riservata dalla Costituzione alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. Secondo il ricorrente, infatti, lo Stato ha gia' esercitato, in materia di consenso alla donazione degli organi, la sua potesta' legislativa con l'approvazione dell'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98. La prima disposizione citata dispone, infatti, che «La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte»;

la seconda - a integrazione della precedente - prevede che «I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti», istituito dall'art. 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti). La possibilita' di manifestare la propria volonta' o il proprio diniego alla donazione degli organi al momento del rilascio della carta d'identita' sarebbe pertanto, secondo il ricorrente, gia' disciplinata a livello statale. 1.3.- Il secondo motivo di censura si appunta sulla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., nella parte in cui attribuisce all'ufficiale dell'anagrafe l'obbligo di informare i cittadini maggiorenni, al momento del rilascio o del rinnovo del documento d'identita', della possibilita' di effettuare una...

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