n. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 agosto 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE SEZIONE CIVILE Nella persona del Giudice dell'Esecuzione ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto sub R.g.e. n. 404/2015 e promosso da: Genagricola S.p.a., esecutato - opponente, Contro Equitalia Nord S.p.a., esecutante - opposta E nei confronti di Azienda Servizi Integrati, terzo pignorato, non costituito. Premesso ch'e' affidato a questo Giudicante il compito di decidere sull'opposizione promossa, in data 3 giugno 2015, da Genagricola S.p.a. (esecutato opponente), ex art. 615 c.p.c., avverso il pignoramento presso terzi avviato, ex art. 72-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, da Equitalia Nord s.p.a. (opposta), per il credito di €

35.536,00 per ICI per l'anno 2008 non corrisposta, avente ad oggetto il credito dalla prima vantato nei confronti dell'Azienda servizi integrati (terzo-pignorato);

  1. che l'antefatto da cui scaturiva l'opposizione e' compendiabile nei seguenti punti: a) in data 20 dicembre 2013 il Comune di Cassano allo Ionio notificava alla Genagricola l'avviso di accertamento pari a €

    247.148,85 per ICI non versata relativamente all'anno 2008;

    1. cotale atto era impugnato in data 18 febbraio 2014, innanzi alla Corte d'Appello di Cosenza, con richiesta di misura cautelare, dalla societa', cui nelle more era notificata anche la cartella di pagamento, emessa da Equitalia nord S.p.a., incaricata della riscossione, per l'importo complessivo dovuto sia in relazione all'Ici per l'anno 2007 sia a quella per l'anno 2008;

    2. la societa' Genagricola S.p.a. impugnava anche tale ultimo atto, avanti alla Corte d'Appello di Trieste, con richiesta di misura cautelare;

    3. veniva dapprima sospesa l'efficacia dell'avviso di accertamento con ordinanza di data 17 aprile 2015 della Corte d'Appello di Cosenza;

    4. in data 7 maggio 2015, Equiltalia notiziava Genagricola del pignoramento presso terzi promosso contro la stessa, ed avente ad oggetto un credito pari a €

      35.536,00 vantato dalla seconda verso l'Azienda servizi integrati di S. Dona' di Piave (VE), terzo pignorato;

    5. in data 11 maggio 2015 veniva sospesa giudizialmente anche la cartella di pagamento di Equitalia nord S.p.a, ed in conseguenza di cio' quest'ultima a sua volta sospendeva in autotutela - «sino a nuova comunicazione» - il pignoramento;

    6. lo stesso Comune di Cassano allo Ionio in data 12 maggio 2015 invitava Equitalia a non dar corso all'esecuzione intrapresa;

    7. Genagricola, a dispetto dell'autotutela, proponeva opposizione al pignoramento ex art. 615 c.p.c., assumendo, principalmente, l'avvenuta violazione dell'art. 7 decreto sviluppo 2011, che ha introdotto in via generale la sospensione ex lege degli atti esecutivi esattoriali, in ragione del fatto che Equitalia aveva avviato l'esecuzione prima che fossero decorsi 120 giorni dalla proposizione del ricorso, e pedissequa istanza cautelare, contro la cartella di pagamento, o comunque, prima che intervenisse la decisione su tale istanza cautelare in evidente violazione della disposizione teste' richiamata;

      eccependo in conseguenza di cio' l'improcedibilita' do l pignoramento avviato da Equitalia nord S.p.a., oltre che la contraddittorieta' estrinseca/intrinseca tra volonta' dell'ente impositore e quella della societa' di riscossione in considerazione del fatto che l'ente impositore (il Comune di Cassano allo Ionio) aveva espressamente chiesto ad Equitalia s.p.a. di non proseguire con la riscossione;

      infine, rilevando il contrasto tra i limiti introdotti dall'art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e il principio di effettivita' della tutela di matrice comunitaria;

    8. nell'ambito dell'opposizione proposta, Genagricola sollevava, inoltre, questione di incostituzionalita' dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 rispetto agli artt. 3, 24, 54, 97, 111 e 113 della Costituzione sotto i seguenti profili: 1) in quanto tale ultima disposizione limiterebbe la proposizione di opposizione contro l'esecuzione, avviata per la riscossione dei tributi, al solo fine di opporre l'impignorabilita' dei beni, sostanzialmente ledendo il diritto di difesa del contribuente impedendo ad essa di potersi difendere contro un'esecuzione illegittima e/o ingiusta;

      2) perche' l'art. 57 dianzi richiamato integrerebbe applicazione del principio solve et repete gia' dichiarato incostituzionale con la pronuncia n. 21/1961;

      3) creerebbe disparita' di trattamento tra contribuenti, in particolare tra coloro a cui l'ordinamento consente tutela verso gli atti dell'esecuzione in materia esattoriale e coloro che invece ne restano privati per effetto della disposizione poc'anzi richiamata, con cio' violando il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

      4) da ultimo ne risulterebbero violati sia il principio del giusto processo in particolare il principio di parita' processuale delle parti, sia l'obbligo per il funzionario, sancito dall'art. 54 della Costituzione, di adempiere alle proprie funzioni con disciplina ed onore, ai cui rispetto sarebbero tenuti anche i concessionari di un pubblico servizio;

      e dunque anche l'art. 97 della Costituzione giacche' l'art. 57 summenzionato rappresenterebbe l'allontanamento del procedimento di recupero dei tributi dai canoni di buon andamento sanciti dalla predetta disposizione della Carta costituzionale. Chiedendo a questo giudice remittente di volere sollevare la summentovata questione di legittimita' costituzionale, al fine di poter successivamente decidere nel merito l'opposizione proposta (decisione, allo stato, non possibile stante il limite previsto dal predetto art. 57);

  2. che, all'udienza fissata in data 6 luglio 2015 costituivasi Equitalia eccependo: l'inapplicabilita' dell'art. 7 decreto sviluppo 2011 ai casi di riscossione di tributi locali affermando che «tale disposizione non ha portata generale e di immediata applicazione, riguardano invece un fattispecie ben precisa, quella degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle entrate per tributi erariali»;

    l'inammissibilita' dell'opposizione stante il divieto dell'art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, rilevando che: 1) al momento del pignoramento la cartella di pagamento ancorche' impugnata non era ancora stata sospesa e conseguentemente il pignoramento era stato «azionato sulla base di un titolo valido ed efficace»;

    2) a seguito di sospensione giudiziale della cartella di pagamento avvenuta l'11 maggio 2015 (confermata all'udienza del 19 maggio 2015) Equitalia sospendeva in autotutela il pignoramento facendo venir meno, quantomeno, le esigenze cautelari;

    3) solo con comunicazione via PEC del 12 maggio 2015 il Comune di Cassano allo Ionio aveva comunicato ad Equitalia nord S.p.a. di aver sospeso l'avviso di accertamento ICI 2008, segnalando che Equitalia non era parte del giudizio tributario pendente contro l'avviso di accertamento;

    4)...

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