n. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il Lazio (Sezione Prima Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 734 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento n. 11;

Contro: il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;

la Conferenza Stato-Citta' e Autonomie locali, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Nei confronti di: il Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe De Candia e Raffaella Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enzo Augusto in Roma, viale G. Mazzini n. 73;

il Comune di Pesaro ed il Comune di Cesena, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, nonche', a seguito di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, tutti gli altri Comuni italiani, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, intimati e non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento: ricorso introduttivo: nei limiti di interesse del Comune di Lecce, del decreto ministeriale 24 settembre 2013, con il quale il Ministero dell'interno ha effettuato tra i diversi Comuni italiani la ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti statali, determinando per il Comune di Lecce una riduzione pari ad €

5.623.627,24;

ricorso per motivi aggiunti: nei limiti di interesse del Comune di Lecce, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014, recante «fondo di solidarieta' comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228»;

di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell'interno e dell'Economia e delle Finanze, nonche' del Comune di Andria;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto Il decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con. invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», all'art. 16 (rubricato «Riduzione della spesa degli Enti Territoriali»), comma 6, dispone: «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 ... sono ridotti ... di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013... ... Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE...». In applicazione del citato art. 16 del decreto-legge n. 95/2012 e' stato emanato il D.M. 24 settembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2013), con il quale il Ministro dell'interno ha determinato che «le ... riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio...e dei trasferimenti sono ripartite a carico di ciascun comune nella misura indicata nell'elenco A allegato..., calcolata in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012». In particolare, il taglio complessivo determinato a carico del Comune di Lecce e' stato di €

5.623.627,24. Avverso il richiamato decreto, nei limiti del proprio interesse, detto Comune ha proposto il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura: I) Illegittimita', per incostituzionalita' dell'art. 16 del decreto-legge n. 95/2012, per violazione dell'art. 119 Cost. Violazione del principio di leale collaborazione. Il citato art. 119 Cost., in coerenza con il principio di autonomia degli Enti locali, al primo comma, riconosce ai Comuni assoluta autonomia di spesa, prevedendo altresi', al terzo comma, l'istituzione di «un fondo perequativo statale in favore dei territori con minore capacita' fiscale senza vincoli di destinazione». In proposito la Corte costituzionale ha sancito che lo Stato puo' erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, comma 3, Cost. (Corte cost. 23 dicembre 2003, n. 370). Conseguentemente, per essere costituzionalmente compatibile, anche la distribuzione del taglio disposto dalla norma per il 2013 avrebbe dovuto rispondere ai medesimi criteri e quindi essere basato sulla capacita' fiscale per abitante o, piu' semplicemente, essere proporzionale alla quota di risorse trasferite ai singoli comuni e, non gia', come al contrario e' stato fatto, essere ancorata alla spesa sostenuta solo per determinati servizi o beni. In tal modo l'autonomia di spesa, garantita ai Comuni dall'art. 119 Cost., ne sarebbe invece violata, atteso che gli stessi sarebbero stati sanzionati o premiati nel taglio, in base alla propria scelta di spesa e, percio', in base alla propria decisione di spendere o meno per determinati servizi o acquisti. I tassativi principi di cui all'art. 119 in esame imponevano quindi che la distribuzione del taglio ai fondi trasferiti avvenisse senza alcun tipo di rapporto con le autonome scelte di spesa operate dal Comune e comunque in funzione della capacita' fiscale dei rispettivi abitanti. Ulteriore, sia pur subordinato, profilo di incostituzionalita' dedotto attiene alla violazione di ogni regola di leale collaborazione. La norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, nel testo novellato, violerebbe tale principio, nella parte in cui dispone che «le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'interno...», in tal modo abolendo per l'anno 2013 sia la previsione per cui le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT