n. 195 ORDINANZA 12 - 13 agosto 2020 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in relazione all'art. l-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 2020, n. 59, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 (Indizione del referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019) in ragione dell'abbinamento, nelle date del 20 e 21 settembre 2020, della votazione per il referendum sul testo di legge costituzionale a quella per le elezioni suppletive, regionali e amministrative, giudizio promosso dal Comitato promotore del referendum sul testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», con ricorso depositato in cancelleria il 23 luglio 2020 e iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2020, fase di ammissibilita'. Visto l'atto d'intervento del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito;

udito il Giudice relatore Giuliano Amato nella camera di consiglio del 12 agosto 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 23 giugno 2020, punto 4);

deliberato nella camera di consiglio del 12 agosto 2020. Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 23 luglio 2020, i senatori Andrea Cangini, Nazario Pagano e Tommaso Nannicini, nella qualita' di legali rappresentanti del Comitato promotore della consultazione referendaria sul testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente della Repubblica e del Governo, in relazione all'art. l-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 2020, n. 59, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 (Indizione del referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019);

che l'art. l-bis, comma 3, del d.l. n. 26 del 2020, introdotto in sede di conversione, prevede, per le consultazioni elettorali di cui all'art. l dello stesso decreto-legge, ossia le elezioni politiche suppletive e le elezioni ammnistrative rinviate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che «resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresi', al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 [...]»;

che con il successivo d.P.R. 17 luglio 2020 e' stato disposto l'abbinamento, per le stesse date del 20 e 21 settembre 2020, della votazione per le elezioni suppletive, regionali e amministrative con quella per il referendum relativo al testo di legge costituzionale;

che, in ordine al requisito soggettivo, la parte ricorrente sottolinea che i Comitati promotori di referendum sono stati riconosciuti quali organi competenti a dichiarare la volonta' della frazione del corpo elettorale costituita dai firmatari del referendum e, pertanto, titolari di una pubblica funzione costituzionalmente garantita, quale l'iniziativa referendaria, che provoca l'effetto di rendere costituzionalmente dovuta la convocazione alle urne del corpo elettorale (sono citate le ordinanze di questa Corte n. 172 del 2009, n. 198 del 2005, n. 195 del 2003, n. 49 del 1998, n. 131 e n. 9 del 1997, n. 45, n. 44, n. 43 e n. 42 del 1983, n. 30 del 1980, n. 1 e n. 2 del 1979, n. 69 e n. 17 del 1978);

che, in forza dell'art. 138 Cost., il Comitato, ancorche' soggetto esterno allo Stato-apparato, sarebbe legittimato ad agire per difendere l'esercizio delle proprie attribuzioni nei confronti degli altri poteri dello Stato, al fine di garantire che sia concretamente e legittimamente effettuata la competizione referendaria;

che il conflitto sarebbe ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo cui i conflitti tra poteri dello Stato hanno ad oggetto la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;

nel caso di specie, il Comitato promotore rivendica le proprie prerogative derivanti dall'art. 138 Cost., che sarebbero negativamente incise dall'art. l-bis, comma 3, del d.l. n. 26 del 2020, come convertito, e dal conseguente d.P.R. del 17 luglio 2020;

che, in virtu' della diversa natura della votazione sul referendum costituzionale rispetto a quella propria delle...

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