n. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 2017 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA Sezione 11 Runita con l'intervento dei signori: Labonia Guglielmo, Presidente;

Veltri Giulio, relatore;

Contino Ida, giudice;

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4243/2012 depositato il 2 agosto 2012, avverso cartella di pagamento n. 03420120019986066 trib.locali 2010 consortili, Contro: Ag. riscossione Cosenza Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., avverso cartella di pagamento n. 03420120019986066 trib.locali 2010 consortili, Contro: Consorzio bonifica integrale bacini merid. del Cosentino, Difeso da: Fusaro Rosaria, via G. Russo n. 6 - 87100 Cosenza, Proposto dal ricorrente: Intrieri Emilio, via Giovanni Pascoli n. 12 - 87046 Montalto Uffugo (CS), Difeso da: Palermo Carlo, via C. Verdi n. 114 - 87046 Montalto Uffugo (CS). Svolgimento del processo Il sig. Intrieri Emilio ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420120019986066, notificata in data 7 maggio 2012, avente ad oggetto il pagamento delle quote consortili per l'anno 2010 in favore del Consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino, per complessivi €

65,88 (di cui €

60 per tributo 1H78 ed €

5,88 per compensi di riscossione e spese di notifica). A supporto del gravame ha dedotto: 1) l'invalidita' della notificazione della cartella per violazione dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73, essendo stata la stessa effettuata a mezzo del servizio postale e non dagli ufficiali della riscossione;

2) l'insufficienza della motivazione, unicamente ripiegata sulla proprieta' di un immobile all'interno del comprensorio e sul non perspicuo riferimento all'art. 23 della legge regionale 11/2003;

3) l'insussistenza di un concreto beneficio per il fondo, derivante dall'attivita' del Consorzio. Nel giudizio si e' costituita Equitalia Sud s.p.a. ed ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato. Si e' altresi' costituito il Consorzio di bonifica. Il medesimo ha specificatamente replicato sulla lamentata insussistenza del beneficio, ed in particolare ha sostenuto che il tributo richiesto, prescinda, per espressa previsione dell'art. 23 lett. a), da qualsivoglia beneficio per il fondo. La previsione sarebbe il frutto del legittimo esercizio della potesta' legislativa regionale, giusta la delega statale, vigente l'art. 117 Cost. nella sua pregressa formulazione. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, incentrata sul beneficio e sulla relativa ripartizione dell'onere della prova, non sarebbe pertanto applicabile ne' pertinente, come asseritamente confermato da Cassazione civ. Sez. V, sentenza, 10 febbraio 2017, n. 3603 (sentenza depositata all'udienza di discussione). La causa e' stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 24 marzo 2017. Motivi della decisione 1. Le fonti normative statali. 1.1. La questione riguarda il contributo dovuto dai consorziati al Consorzio di bonifica, nonche' i criteri per la sua quantificazione anche alla luce della disciplina regionale calabrese. La disciplina in materia e' contenuta nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fonte pre-costituzionale che costituisce a tutt'oggi il riferimento principale definendo i principi generali sulla bonifica e sull'obbligo di contribuzione, nonche' nel libro terzo del codice civile, in particolare, per quanto interessa in questa sede, nell'art. 860 c.c. il quale stabilisce che «I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica». Segnatamente, sul regime di contribuzione, l'art. 10 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 prevede che «Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza. Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, e' reso pubblico col mezzo della trascrizione». L'art. 11 della medesima fonte ha poi specifico riferimento al quantum ed alla procedura di ripartizione fra i consorziati, prevedendo che «La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari e' fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a se' stanti, di esse;

e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16. I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero». Infine, l'art. 59, norma cruciale per gli sviluppi che ne sono derivati a livello regionale, fonda un vero e proprio potere impositivo in capo ai Consorzi di bonifica. La disposizione, premesso che «I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attivita' entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti», stabilisce che «Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprieta' consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21». 1.2. Su tale potere impositivo la Corte costituzionale ha avuto gia' modo di pronunciarsi essendo stata chiamata, all'inizio degli anni '60 a dirimere le seguenti questioni: a) se i contributi che i consorzi per la bonifica integrale sono autorizzati ad imporre, in base all'art. 864 del codice civile ed all'art. 59 del regio decreto del 1933, costituiscano o meno prestazioni patrimoniali ricomprese nell'art. 23 Cost.;

b) se, nell'affermativa, la legge contenga direttive e criteri idonei a delimitare la discrezionalita' dell'ente impositore circa la ripartizione dell'onere finanziario tra i proprietari. 1.3. La Corte ha risolto la prima questione nel senso della sussistenza di prestazioni patrimoniali «imposte», scartando l'opzione esegetica basata sulla volontarieta' del vincolo consorziale. E' utile riportate le argomentazioni della Corte, poiche' esse rappresentano, ancora oggi, una valida chiave di lettura ordinamentale: «E vero, circa il primo rilievo, che tanto l'art. 862 del codice, quanto l'art. 55 del regio decreto n. 215 del 1933 (tuttora applicabile), prevedono che, nel procedimento per la costituzione del consorzio, puo' intervenire l'iniziativa (o proposta) dei privati interessati alle opere di bonifica. E' da osservare peraltro che, secondo il sistema adottato dal legislatore, quale si desume dal citato art. 862 del codice civile e dall'art. 55 del testo unico, all'adesione da parte dei proprietari interessati alla bonifica non e' attribuita rilevanza determinante per l'istituzione dell'ente, che puo' essere costituito anche di ufficio (art. 862, comma terzo, del codice civile). Ed e' importante notare che, anche in queste ipotesi, costituito il consorzio in seguito all'emanazione del provvedimento amministrativo, l'ente estende...

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