n. 193 SENTENZA 21 giugno - 14 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano nel procedimento vertente tra A.R. e M.L., con ordinanza del 17 maggio 2016, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2016. Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio per la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e del prezzo di assunzione - ai sensi dell'art. 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi) - il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla L.P. 9 novembre 1974, n. 22), trasfuso nell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), nella parte in cui prevede che tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. 1.1.- Il rimettente, investito del ricorso di A.R., premette in fatto che l'originario proprietario del maso chiuso «Sarganthof», sito in Novacella/Varna (BZ), era deceduto ab intestato il 12 agosto 2001, lasciando due figli naturali: la ricorrente A.R., nata il 26 luglio 1979, e M.L., nato il 21 gennaio 1995;

che, in base ai certificati ereditari del 2 febbraio 2005, i figli erano stati intavolati quali proprietari per la meta' indivisa del maso;

che la ricorrente aveva interesse ad essere dichiarata assuntrice del maso;

che al momento dell'apertura della successione vigeva l'art. 18 del d.P.G.P. n. 32 del 1978, che riproduceva l'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 33 del 1978, in base al quale, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, la preferenza spettava ai maschi rispetto alle femmine, mentre tra gli appartenenti allo stesso sesso era preferito il piu' anziano;

che tale norma era stata sostituita con la legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, entrata in vigore il 26 dicembre 2001;

che, secondo la ricorrente, la norma previgente, applicabile al caso di specie, era costituzionalmente illegittima, essendo discriminatoria nei confronti delle donne;

che la ricorrente esponeva di aver trascorso gran parte della sua vita sul maso in questione, mentre il fratello unilaterale vi aveva trascorso solamente quattro anni;

che la ricorrente fin da giovane riteneva di poter assumere il maso, essendo la persona piu' idonea e di aver studiato giurisprudenza mantenendosi da sola. Previa disapplicazione del citato art. 18 del d.P.G.P. n. 32 del 1978, ovvero previa declaratoria di incostituzionalita' di tale norma, la ricorrente ha chiesto di essere dichiarata assuntrice del maso «Sarganthof», e di fissarsi il prezzo di detta assunzione. Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, previo rigetto dell'istanza di declaratoria di incostituzionalita' della norma citata, di accertare il proprio diritto di assunzione del maso, affermando di avere vissuto sul maso insieme alla madre ed al padre, dal febbraio 1997 fino a poco prima della morte di costui;

che era desiderio del padre designarlo come assuntore del maso;

di aver conseguito il diploma alla scuola agraria finalizzato alla conduzione di un'azienda agricola. 1.2.- Ai fini della rilevanza, il Tribunale rimettente espone di dover applicare il diritto sostanziale vigente al momento dell'apertura della successione, in virtu' degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, che prevedono che una norma non ha effetto retroattivo, salvo contraria espressa disposizione. Tale principio risulta, peraltro, codificato nel diritto internazionale privato dall'art. 46, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), secondo cui le successioni per causa di morte sono regolate dalla legge nazionale del de cuius al momento della morte, nonche' dall'art. 23 delle medesime disposizioni sulla legge in generale, collocato nel Capo II intitolato «Dell'applicazione della legge in generale». In tal senso si era gia' espressa precedentemente anche la giurisprudenza di legittimita', che ha ritenuto applicarsi la normativa vigente alla data di apertura della successione anche se successivamente modificata (ex multis, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 16 aprile 1981, n. 2305;

Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 2 aprile 1992, n. 4012). Nella fattispecie in esame, J.L. e' deceduto ab intestato il 12 agosto 2001 a Salorno (BZ), e quindi pochi mesi prima dell'entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, con apertura della successione legittima in favore dei suoi due unici eredi, vale a dire i figli, parti in causa nel giudizio a quo. Alla data di apertura della successione era, dunque, in vigore l'art. 5 della legge prov. Bolzano n...

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