n. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2015 -

IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Terza Lavoro In persona del giudice dott. Dario Conte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 marzo 2015, ha pronunciato la seguente Ordinanza nel procedimento indicato in epigrafe, vertente tra: S. F. elett.nte domiciliato in Roma, presso l'Avv. Paola Cimei, che lo rappresenta e difende - ricorrente;

e Azienda USL Roma E, elett.nte domiciliata in Roma, via dell'Elettronica n. 20, presso l'Avv. Giuseppe Piero Siviglia, che la rappresenta e difende - convenuta;

Con ricorso depositato l'8 agosto 2014 S. F. ha qui convenuto in giudizio la Azienda USL Roma E. Esposto: di aver lavorato alle dipendenze di questa come dirigente medico fino al 1° febbraio 2013, quando era stato collocato a riposo;

che alla cessazione del rapporto di lavoro aveva maturato 222 giorni di ferie non godute;

che la mancata fruizione era stata determinata dalle gravi malattie di cui era affetto (cardiopatia sulla quale si era innestato un linfoma non Hodkin), che, a loro volta, avevano fatto si che dal gennaio 2010 alla cessazione del rapporto egli, tra periodi di malattia, fruizione di permessi ex lege 104/92, assenze per cure climatiche, etc.), negli ultimi tre anni fosse stato assente dal servizio per oltre complessivi anni due;

che, fatta richiesta il 20 marzo 2013 della corrispondente indennita' sostitutiva, l'Amministrazione gliel'aveva negata con provvedimento del 22 aprile 2013, per il divieto di monetizzazione posto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;

dedotto: che il diritto alle ferie era costituzionalmente garantito dall'art. 36, comma 3, in modo irrinunciabile;

e dall'art. 7 della Direttiva CE 2003/88;

che il lavoro prestato nei periodi destinati al riposo feriale andava retribuito anche agli effetti del primo comma del medesimo art. 36 Cost., e quindi la cd. indennita' sostitutiva delle ferie non godute aveva anche e prima di tutto natura retributiva, sicche' l'eventuale assenza di responsabilita' del datore di lavoro non poteva ostare al beneficio;

che sebbene la disposizione legislativa invocata dall'Amministrazione escludesse, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, il trattamento economico sostitutivo, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota dell'8 ottobre 2012, aveva negato l'esistenza della preclusione nel caso di conclusione anomala del rapporto di lavoro seguente ad eventi che avevano impedito la fruizione delle ferie maturate per causa non imputabile ad alcune delle parti, assumendo che la disposizione aveva per "ratio" quella di colpire le condotte abusive di mancata fruizione/concessione delle ferie con ricorso alla monetizzazione;

e sarebbe invece irragionevole ed ingiustificata se le ferie non fossero state godute per ragioni di salute;

chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di €

86.369,10, oltre accessori e spese. Resisteva la Azienda USL Roma E chiedendo respingersi l'avversa domanda perche', anche a seguire l'orientamento della Funzione Pubblica, nella specie il S. non era stato ininterrottamente assente, alternando ripetutamente periodi di malattia e periodi di servizio, e questi ultimi erano stati in numero tale da consentirgli negli anni 2010/2013 l'intera maturazione delle ferie maturate. Osserva il giudicante che l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 prevede che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Consob, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". Tale disposizione e' stata modificata dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012, con una aggiunta che esclude dalla sua applicazione alcune categorie di personale che qui non interessano. Il caso in esame appare rientrare inequivocabilmente nel divieto di monetizzazione posto dalla disposizione. L'Amministrazione convenuta rientra nel novero di quelle soggette a tale disposizione. L'attore risulta cessato per collocamento in quiescenza, a domanda (come risulta dalla richiesta di liquidazione dell'indennita'), o forse per collocamento a riposo d'ufficio, casi entrambi comunque espressamente contemplati dalla disposizione. Questa peraltro afferma di...

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