n. 192 SENTENZA 20 giugno - 14 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 524 a 529, da 531 a 536, 553, 555 e 568, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, depositato in cancelleria l'8 marzo 2016 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 29 febbraio 2016 e depositato l'8 marzo 2016 (r.r. n. 17 del 2016), la Regione Veneto ha impugnato diversi commi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)». Sono oggetto di censura, tra gli altri, i commi da 524 a 529 e da 531 a 536, per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.;

i commi 553 e 555, per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., nonche' dell'art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e dell'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

il comma 568, per violazione degli artt. 3, 32 e 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., nonche' dell'art. 5, comma 1, lettera g), della legge cost. n. 1 del 2012 e dell'art. 11 della legge n. 243 del 2012. 1.1.- I commi da 524 a 529 e da 531 a 536 riguardano l'individuazione degli enti sanitari inefficienti e l'adozione e attuazione dei relativi piani di rientro. 1.1.1.- Nella sintesi esposta dalla ricorrente, a norma del censurato comma 524, entro il 30 giugno di ciascun anno le Regioni, con provvedimento della Giunta, devono individuare le aziende ospedaliere, le aziende universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nonche' gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura (ad eccezione di quelli di cui ai commi 535 e 536), per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni (di cui alle lettere a e b del citato comma 524): uno scostamento tra costi e ricavi non inferiore al 10 per cento dei ricavi o, in valore assoluto, a 10 milioni di euro;

il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure. Per il solo anno 2016, in sede di prima applicazione, e' previsto il termine del 31 marzo al fine di provvedere a quanto sopra, con specificazione dei dati da utilizzare (comma 525). La metodologia di valutazione dello scostamento tra costi e ricavi, gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento per volumi, qualita' ed esiti delle cure, nonche' le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro sono definiti (comma 526) con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito, Conferenza Stato-Regioni). A un distinto decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e' demandato (comma 527) il compito di apportare i necessari aggiornamenti, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), agli schemi di contabilita' allegati allo stesso decreto legislativo. Gli enti che le Regioni hanno individuato, entro 90 giorni dal relativo provvedimento, devono presentare un piano di rientro, di durata non superiore al triennio, che definisca «le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualita' delle cure o all'adeguamento dell'offerta» (comma 528). Nelle Regioni non in piano di rientro, la Giunta valuta l'adeguatezza delle misure proposte e la loro coerenza con la programmazione regionale e approva i piani entro 30 giorni, rendendoli cosi' efficaci ed esecutivi (comma 529). Se la Regione non si e' gia' avvalsa della facolta' di istituire una gestione sanitaria accentrata (ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 118 del 2011), deve farlo in seguito all'approvazione dei piani di rientro;

la stessa Regione deve comunicare l'approvazione dei piani di rientro ai «tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005»;

la gestione iscrive nel proprio bilancio una quota del Fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro (comma 531). Gli interventi previsti nei piani sono vincolanti per gli enti interessati e possono comportare variazioni dei provvedimenti gia' adottati, anche in materia di programmazione e pianificazione aziendale (comma 532). La Regione verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste: in caso di esito positivo, puo' erogare a titolo di anticipazione all'ente una quota parte delle risorse iscritte nel bilancio della gestione accentrata;

in caso di esito negativo, adotta misure per la riconduzione in equilibrio della gestione;

comunque, al termine di ogni esercizio, la Regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici dei singoli enti, raffrontati agli obiettivi del piano di rientro (comma 533). «[T]utti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale» degli enti interessati, se i direttori generali non adempiono all'obbligo di trasmettere il piano di rientro, oppure se ha esito negativo la verifica annuale dell'attuazione (comma 534). Dal 2017, la disciplina illustrata dovrebbe trovare applicazione anche «alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure» (comma 535). La definizione dei parametri e degli altri elementi necessari allo scopo sono demandate a un decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 30 giugno 2016 (comma 536, primo periodo). A un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' affidato il compito di apportare i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri gestiti direttamente dalle aziende sanitarie (comma 536, secondo periodo). 1.1.2.- Ad avviso della ricorrente, la normativa cosi' riassunta, «mentre non presenta profili di criticita' costituzionale in relazione alle Regioni assoggettate a piani di rientro», e' lesiva dell'autonomia regionale «nella misura in cui pretende di applicarsi anche alle Regioni in equilibrio finanziario». Nella legislazione statale precedente, a partire dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), il presupposto dell'applicazione dei piani di rientro e' sempre stato una situazione di grave disavanzo dell'intero comparto della spesa sanitaria di una Regione, tale da rendere necessario un accordo per vincolare la stessa Regione sia al rientro del disavanzo, sia alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Solo in presenza di questo presupposto la giurisprudenza costituzionale ha legittimato la compressione dell'autonomia regionale che deriva dai piani di rientro, «le cui disposizioni spesso risultano molto piu' dettagliate di quanto dovrebbe essere proprio delle norme di principio». In assenza di una siffatta situazione di disavanzo, o addirittura in presenza di una situazione di equilibrio certificato (come sarebbe per il Veneto, selezionato tra le Regioni di riferimento per il calcolo dei costi standard nella sanita'), non sussisterebbero i presupposti per la denunciata ingerenza dello Stato, che comporta l'imposizione di piani di rientro, nonche' l'arbitraria specificazione dei parametri vincolanti per gli enti del Servizio sanitario regionale. Sarebbe altrimenti destabilizzato l'equilibrio complessivamente assicurato dalla Regione, nell'ambito del quale il disavanzo di un ente puo' risultare non inefficiente ma, al contrario, giustificato da specifiche decisioni politiche. La ricorrente fa l'esempio dell'Azienda ospedaliera di Padova, strutturalmente in disavanzo perche' rappresenta, in determinati settori (come quello dei trapianti), un'eccellenza a livello europeo, «cui fa fronte con D.r.g. [Diagnosis related group] fissati dal Ministero in misura notoriamente sottostimata». Imporre a questo ente un piano di rientro...

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